L’Italia offre un visto e permesso di soggiorno specifico per attrarre ricercatori altamente qualificati provenienti da Paesi extra-UE. Questo permesso è regolato dall’articolo 27-ter del Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) ed è pensato per facilitare l’ingresso e la permanenza temporanea di ricercatori che svolgano attività scientifica presso istituti di ricerca italiani riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Chi può beneficiarne?
Questo tipo di visto e permesso di soggiorno è destinato a cittadini extracomunitari selezionati da un ente di ricerca italiano accreditato presso il MIUR, per lo svolgimento di un progetto di ricerca scientifica. Non si tratta di un visto generico per lavoratori o studenti, ma di uno strumento giuridico mirato a promuovere la ricerca scientifica e accademica nel paese.
Requisiti e procedura
Convenzione di accoglienza
Il processo inizia con la firma di una convenzione di accoglienza tra il ricercatore straniero e l’ente di ricerca italiano. Questo documento deve contenere:
Approvazione dell’ente
La convenzione deve essere approvata dagli organi competenti dell’ente, i quali verificano:
Richiesta del visto
Una volta approvata la convenzione, l’ente presenta la documentazione alla Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) territorialmente competente, allegando anche il certificato MIUR di accreditamento. Con questa autorizzazione, il ricercatore può richiedere il visto nazionale di tipo D presso il consolato italiano nel proprio Paese di residenza.
Ingresso in Italia e formalizzazione
Dopo l’ingresso in Italia, il ricercatore ha 8 giorni di tempo per presentarsi allo SUI, firmare il contratto di soggiorno e avviare la procedura per il permesso di soggiorno definitivo tramite l’invio del kit postale e successivamente il fotosegnalamento in Questura.
Durata e rinnovo
Il permesso di soggiorno ha una durata pari a quella del progetto di ricerca e può essere rinnovato se l’attività prosegue ulteriormente. È l’ente di ricerca a farsi carico della richiesta di rinnovo.
Conversione del permesso
Una volta conclusa l’attività di ricerca, il ricercatore può:
In entrambi i casi, è obbligatorio presentare una documentazione che certifichi la conclusione dell’attività di ricerca, al momento della domanda o entro 60 giorni. In caso contrario, il nuovo permesso, anche se già rilasciato, potrà essere revocato.
Limitazioni
È importante sottolineare che durante la validità del permesso come ricercatore, non è possibile essere assunti liberamente da altri datori di lavoro, se ciò comporta un cambiamento dello status giuridico non legato al progetto di ricerca. Solo al termine del progetto e con la documentazione necessaria si può procedere alla conversione del permesso.
Conclusione
Il visto e permesso di soggiorno per ricercatori in Italia rappresenta uno strumento efficiente e mirato per attrarre talenti internazionali verso la ricerca scientifica nazionale. Tuttavia, richiede il rispetto rigoroso delle norme e un forte supporto istituzionale da parte dell’ente ospitante. Per i ricercatori, si tratta di una porta d’accesso privilegiata all’Italia e all’Europa, ma è essenziale avere chiarezza sul percorso da seguire, sia durante sia dopo il completamento del progetto di ricerca.
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Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale all'argomento. È necessario richiedere una consulenza specialistica in merito alla propria situazione specifica.