I cittadini extra-UE aventi la cittadinanza di un Paese terzo non esente dall’obbligo di visto per i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni ogni 180 giorni), se vogliono entrare nell’area Schengen – e quindi anche in Italia – per motivi di affari devono richiedere un visto Schengen uniforme (C) di breve durata presso il Consolato o Ambasciata italiana prima di intraprendere il loro viaggio.
Cosa si intende per “affari”?
La legge italiana non fornisce una definizione puntuale di “affari” ma alcuni riferimenti si possono rinvenire nel Decreto Interministeriale 850/2011 – c.d. “Decreto visti”, ai sensi del quale il visto per affari viene rilasciato a chi intende viaggiare per “finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale”. Lo stesso Decreto visti precisa che per lo straniero che viaggia per affari “invitato in Italia da un’impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell’impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l’istanza di rilascio del visto d’ingresso deve essere accompagnata da una “dichiarazione d’invito” sottoscritta dall’Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l’attività che sarà svolta dallo straniero invitato”.
Manca, quindi, una definizione precisa di cosa si deve intendere per attività “d’affari”, circostanza che inevitabilmente lascia margini di interpretazione: per questa ragione, al fine di evitare problematiche nel caso di ispezioni e sanzioni da parte di autorità italiane - considerato che lo svolgimento di attività lavorativa in Italia è possibile solo per coloro che possiedono un permesso di soggiorno che abilita a lavorare – si raccomanda particolare attenzione alle attività da svolgere in concreto prima di intraprendere un viaggio per affari verso l’Italia e l’area Schengen.
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