L’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9 della L. 91/1992 richiede che il richiedente, necessariamente, risulti residente in Italia per il tempo minimo previsto dalla legge a seconda dei casi (p.e. nel caso “standard” di cittadini extra-UE, 10 anni) in maniera ininterrotta.
Ciò vuol dire che non devono risultare “buchi di residenza”, ovvero periodi di tempo durante i quali il richiedente non risulti residente in Italia mediante l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente presso un Comune italiano.
La residenza ininterrotta
Il requisito della residenza ininterrotta presso un Comune italiano è una delle condizioni principali per poter presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza in Italia.
Coloro che si trasferiscono in Italia sono tenuti, entro 20 giorni dal trasferimento, alla presentazione della richiesta di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente presso il Comune di dimora abituale in Italia.
L’iscrizione anagrafica dei cittadini extra-UE è condizionata alla titolarità di un permesso di soggiorno, ma c’è di più: non basta procedere all’iscrizione all’Anagrafe presso il Comune di dimora abituale all’ottenimento del permesso di soggiorno, è necessario che il cittadino extra-UE proceda anche, contestualmente al rinnovo del permesso di soggiorno, alla presentazione della dichiarazione di dimora abituale ai sensi del Regolamento Anagrafico della popolazione residente non oltre 2 mesi dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Come si creano i “buchi di residenza”?
Il “buco di residenza” rappresenta il periodo di tempo durante il quale il richiedente la cittadinanza italiana per residenza, pur soggiornando in Italia legittimamente essendo titolare di un permesso di soggiorno, non ha presentato la richiesta di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente presso il Comune di dimora abituale.
Tali “buchi” si creano tanto per mancata presentazione della dichiarazione di trasferimento nel caso in cui la persona si trasferisca da un Comune ad un altro, quanto nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di rinnovo di dimora abituale presso il Comune di residenza, in mancanza della quale il Comune procede alla cancellazione dell’iscrizione anagrafica.
L’ufficio Anagrafe del Comune, prima di cancellare uno straniero dal registro della popolazione residente, è comunque tenuto ad inviare all’indirizzo dichiarato dalla persona un apposito invito a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 1 mese. Se lo straniero non ottempererà all’invito, allora il Comune provvederà a cancellare il soggetto.
Si può porre rimedio ai “buchi di residenza”?
Per evitare il “buco di residenza” è necessario comunicare all’Anagrafe del Comune di residenza tutti gli spostamenti effettuati sul territorio nazionale perché solo in questo modo è possibile evitare la creazione di che di un “buco di residenza” che di fatto può pregiudicare l’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza.
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