 
    In Italia, molti cittadini stranieri si trovano nella situazione di dover attendere il rilascio, il rinnovo o la conversione del proprio permesso di soggiorno. Durante questo periodo, sorge spesso una domanda fondamentale: è possibile lavorare legalmente in attesa del (nuevo) documento?
Il diritto di lavorare nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per l’Italia
Sì, la legge italiana lo consente. L’articolo 5, comma 9-bis del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998) prevede espressamente che lo straniero – purchè abbia fatto richiesta per il rilascio di un titolo abilitante al lavoro - possa svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, purché la domanda sia stata regolarmente presentata entro gli 8 giorni dall’ingresso in Italia con il visto nazionale di lunga durata o prima della scadenza del titolo precedente.
La ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale o dalla Questura, a seconda dei casi, che attesta la presentazione della richiesta, costituisce prova sufficiente per poter lavorare. Tale ricevuta, infatti, garantisce la piena legittimità del soggiorno fino alla decisione dell’amministrazione. Tuttavia, se la richiesta viene successivamente respinta, il diritto al lavoro decade immediatamente.
Conversione del permesso e nuove assunzioni
La stessa possibilità vale anche per chi ha chiesto la conversione di un permesso di soggiorno in uno di lavoro subordinato, ad esempio da lavoro stagionale a non stagionale. Come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il lavoratore può iniziare la nuova attività anche prima della convocazione presso lo Sportello Unico, purché il datore di lavoro comunichi l’assunzione tramite il modello telematico “UNILAV” o, nel caso di lavoro domestico, effettui la comunicazione all’INPS entro le 24 ore precedenti.
Richiedenti asilo e protezione temporanea
Anche i richiedenti protezione internazionale possono lavorare, ma solo dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo, se la procedura non si è ancora conclusa e il ritardo non è imputabile al richiedente. La ricevuta della domanda costituisce, in questo caso, un permesso di soggiorno provvisorio.
Per chi invece ha richiesto la protezione temporanea – come nel caso dei cittadini ucraini – la normativa (DPCM 28 marzo 2022) consente di lavorare fin da subito, già con la sola ricevuta di richiesta del permesso, senza attendere il rilascio materiale del documento.
Come gestire l’assunzione
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini stranieri in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno devono semplicemente indicare nel modello UNILAV la dicitura “in attesa di rilascio” o “in rinnovo”. Questa procedura è valida anche per i rapporti di lavoro domestico.
La ricevuta della domanda di rinnovo o rilascio è dunque uno strumento sufficiente per l’assunzione e garantisce al lavoratore la possibilità di esercitare regolarmente i propri diritti lavorativi e previdenziali.
Un diritto legato alla regolarità della procedura
Il principio alla base di questa disciplina è chiaro: chi ha presentato regolarmente domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno italiano mantiene la piena legittimità del soggiorno e, di conseguenza, può continuare a lavorare in Italia. Solo in caso di rigetto definitivo della domanda gli effetti del diritto al lavoro cessano.
Pertanto, chi entra in Italia con un visto di lunga durata per l’Italia valido e avvia tempestivamente la procedura di rilascio del permesso di soggiorno o presenta la richiesta di rinnovo del titolo scaduto nei termini di legge, non perde il diritto di lavorare, vivere e integrarsi nel territorio italiano mentre attende la conclusione del procedimento amministrativo.
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