Il “Decreto Fiscalità Internazionale” - D. Lgs. n. 209/2023 - approvato a dicembre 2023 ha modificato il regime fiscale agevolativo previsto per i c.d. impatriati, cioè le persone che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dall’estero.
Tale regime fiscale agevolativo era stato introdotto alcuni anni fa dall’art. 16 comma 1 del D. Lgs. 147/2015, tuttavia, dal 2024 le sue caratteristiche sono state modificate.
Per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio italiano ai sensi dell’art. 2 del TUIR – DPR 917/1986, entro il limite di Euro 600.000 all’anno, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni.
Chi può aderire al regime fiscale agevolato “impatriati”?
L’agevolazione prevista dal regime fiscale “impatriati” si applica ai lavoratori:
- che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1°gennaio 2024 e la mantengono per i 4 periodi successivi all’anno in cui è avvenuto il trasferimento
- che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento in Italia. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
Il regime fiscale agevolato “impatriati” è disponibile per i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, a condizione che rispettino i requisiti sopra indicati, tra cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia (che nel caso dei cittadini extracomunitari implica la necessità di ottenere preventivamente un visto e un permesso di soggiorno per l'Italia).
Benefici di aderire al regime fiscale agevolato “impatriati”
Coloro che usufruiscono del regime “impatriati” usufruiscono di una riduzione del 50% del reddito complessivo imponibile al ricorrere delle condizioni sopra indicate. Inoltre, chi ritorna in Italia con un figlio minore a carico avrà una percentuale di esenzione maggiorata al 60% e il medesimo incremento si applica a coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore di età durante il periodo di fruizione dell’agevolazione del regime “impatriati”.
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