La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo intervento sul regime fiscale dedicato ai cosiddetti nuovi residenti, segnando quello che potrebbe essere un ulteriore innalzamento dell’imposta sostitutiva destinata agli High Net Worth Individuals (HNWI) che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La misura è inserita nella bozza di Legge di Bilancio 2026, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 ottobre 2025, e si inserirebbe nel percorso di progressivo riallineamento del regime italiano alle tendenze europee in materia di attrazione di capitali e persone fisiche ad alta capacità contributiva.
Al centro delle modifiche vi è l’articolo 24-bis del TUIR, che disciplina il sistema opzionale di tassazione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dai contribuenti che decidono di stabilire la residenza in Italia. Si tratta di un regime pensato per offrire certezza, semplificazione e un prelievo fisso sui redditi esteri, sostituendo la tassazione progressiva ordinaria. Il trasferimento della residenza fiscale, da comprovare tramite iscrizione all’anagrafe o presenza effettiva sul territorio per la maggior parte del periodo d’imposta, rappresenta la condizione essenziale per accedere al beneficio, insieme all’assenza di residenza fiscale in Italia nei nove dei dieci anni precedenti. A queste condizioni può aggiungersi, su scelta del contribuente, l’estensione del regime ai familiari che anch’essi trasferiscano la residenza.
La prospettata evoluzione della misura rende evidente un trend di innalzamento progressivo del prelievo: dai 100.000 euro introdotti nel 2017, si è passati ai 200.000 euro stabiliti con il decreto-legge n. 113/2024 lo scorso agosto 2024. Oggi, la bozza di Legge di Bilancio 2026 propone un ulteriore incremento: per le nuove opzioni esercitate dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva annua sui redditi esteri verrebbe fissata a 300.000 euro. Parallelamente, crescerebbe anche l’importo dovuto per ogni familiare che aderisce al regime, che passa da 25.000 a 50.000 euro annui. Resterebbero invece confermati sia la durata massima di quindici anni sia la possibilità per il contribuente di escludere specifici Stati di provenienza dei redditi esteri dall’applicazione della flat tax.
Il versamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo dedicato (NRPP). L’opzione, che può essere esercitata direttamente in dichiarazione o preceduta da interpello all’Agenzia delle Entrate, si considera perfezionata nel periodo d’imposta in cui il contribuente diventa residente o, alternativamente, nel periodo successivo. L’efficacia del regime si rinnova automaticamente fino alla scadenza naturale, salvo revoca da parte del contribuente, mancato versamento dell’imposta o trasferimento della residenza all’estero, eventi che determinano la decadenza immediata e producono effetti anche sui familiari coinvolti.
Accanto al prelievo forfettario, il legislatore confermerebbe una serie di benefici collaterali che rappresentano uno dei principali punti di attrattività del regime: i nuovi residenti e i loro familiari sono esonerati dal monitoraggio fiscale delle attività estere (quadro RW), non sono soggetti all’IVIE e all’IVAFE e possono inoltre beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per quanto riguarda gli asset detenuti oltre confine. Si tratta di elementi che contribuiscono a rendere il sistema competitivo e appetibile per individui altamente mobili a livello internazionale.
L’ulteriore aumento della flat tax per i nuovi residenti rifletterebbe dunque una precisa strategia fiscale: da un lato incrementare il gettito associato ai contribuenti più facoltosi, dall’altro mantenere un regime capace di attrarre capitali e competenze, consolidando il ruolo dell’Italia nel panorama europeo dei regimi tributari speciali.
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