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I reati che possono ostare all'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile

La richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio/unione civile: precedenti penali

Cosa sapere se si vuole acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile

La legge 91/1992 sulla cittadinanza italiana disciplina, all’art. 6, le possibili cause di diniego dell’istanza di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile.

Ai sensi dell’art. 6 L. 91/1992 precludono l’acquisto della cittadinanza italiana:

  1. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I°, Cap. I, II e III del codice penale (“Delitti contro la personalità dello Stato”)

  2. la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione, ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad 1 anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia

  3. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Riabilitazione e istanza di acquisto della cittadinanza italiana

Nel caso in cui il richiedente la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile abbia dei precedenti penali, allo stesso è comunque riconosciuta la possibilità di accedere, nei casi previsti dalla legge, al procedimento di riabilitazione che fa cessare l’effetto ostativo della condanna penale.

La sicurezza della Repubblica italiana

Oltre ai precedenti penali per i reati sopra indicati, la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile può essere rifiutata anche nel caso in cui sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che devono essere, nel caso, debitamente indicati nel decreto motivato di rigetto che viene emanato previo parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di emanazione di un provvedimento di rigetto per la sussistenza di motivi di sicurezza dello Stato italiano, il richiedente avrà la possibilità, eventualmente, di ripresentare una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana solo una volta che siano trascorsi almeno 5 anni dal rigetto.

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Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale all'argomento. È necessario richiedere una consulenza specialistica in merito alla propria situazione specifica.


Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.

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