La cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso con un cittadino italiano è regolata dalla Legge n. 91 del 1992. I coniugi stranieri che risiedono all’estero possono richiedere la cittadinanza italiana a partire da tre anni dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Questo termine si riduce della metà se la coppia ha figli minori di 18 anni o se i figli sono stati adottati legalmente.
Requisiti principali
Per avviare la procedura, è necessario che il coniuge italiano sia registrato all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e che il matrimonio o l’unione civile sia trascritto presso il consolato italiano competente. Tutti i matrimoni celebrati all’estero devono essere debitamente legalizzati, tradotti e trascritti in Italia. Lo stesso vale per le unioni civili o i matrimoni tra persone dello stesso sesso, riconosciute in Italia come unioni civili (poichè l’Italia non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso come tale) anche se celebrate all’estero.
Dal 2018, la legge richiede inoltre la conoscenza della lingua italiana a livello B1, certificata da istituti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero degli Affari Esteri, per favorire l’integrazione culturale e sociale del nuovo cittadino.
Procedura di presentazione
La domanda di cittadinanza va presentata al consolato italiano di competenza, ossia dove il coniuge italiano è registrato all’AIRE. La procedura si articola in due fasi principali: una presentazione online attraverso il portale del Ministero dell’Interno, seguita da un appuntamento in consolato in cui il richiedente conferma l’autenticità dei documenti e firma la domanda.
Il consolato funge da intermediario tra il richiedente e il Ministero dell’Interno: mentre il consolato raccoglie e verifica le informazioni, l’esame effettivo della pratica e la decisione finale vengono gestiti dall’ufficio centrale a Roma.
Tempistiche e solleciti
Da maggio 2025 la legge prevede un termine massimo di 24 mesi per il completamento della procedura (in precedenza prorogabile fino a 36 mesi in circostanze particolari). Se il termine viene superato, il richiedente può inviare una diffida per sollecitare una risposta, lettera che ha maggior peso se inviata tramite un avvocato.
È importante segnalare tempestivamente al consolato eventuali cambiamenti nello stato civile, come divorzio, annullamento o decesso del coniuge italiano, poiché tali eventi possono interrompere la procedura, così come eventuali cambi di residenza.
Giuramento finale
Al termine del processo, il richiedente viene invitato a una cerimonia di giuramento presso il consolato, da svolgersi entro sei mesi dall’accoglimento della domanda. Durante la cerimonia, il nuovo cittadino presta giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza del coniuge italiano, confermando la validità e la continuità del matrimonio o dell’unione civile. Questo momento segna l’acquisizione ufficiale della cittadinanza italiana.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.