Una recente decisione del Tribunale di Trento ha riacceso il dibattito sull’interpretazione delle nuove norme in materia di cittadinanza italiana, soprattutto con riferimento ai figli minori di cittadini naturalizzati. Con sentenza del 6 maggio 2026, il giudice ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana a quattro minori nati all’estero, smentendo l’interpretazione restrittiva adottata dal Comune di Trento.
Il caso esaminato dal Tribunale
La vicenda trae origine dal rifiuto dell’amministrazione comunale di avviare le pratiche necessarie per il riconoscimento della cittadinanza italiana a quattro figli minori residenti con il padre, divenuto cittadino italiano per naturalizzazione. Il Comune aveva invece proceduto alla registrazione soltanto dei figli nati in Italia.
Secondo l’interpretazione adottata dall’ente comunale, le modifiche introdotte nel 2025 alla Legge n. 91/1992, insieme alle circolari ministeriali emanate successivamente, impedirebbero il riconoscimento automatico della cittadinanza ai minori nati all’estero se il genitore non avesse maturato almeno due anni di residenza prima della nascita dei figli.
Tale impostazione si fondava sull’applicazione combinata dell’articolo 3-bis, lettera d), e dell’articolo 14 della normativa sulla cittadinanza.
L’interpretazione della Corte di Trento
Il Tribunale ha però adottato una lettura differente della disciplina. Nella sentenza viene chiarito che le limitazioni previste dall’articolo 3-bis riguardano esclusivamente le ipotesi di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e non possono essere estese ai casi di acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori in seguito alla naturalizzazione del genitore.
Secondo il giudice, quando il genitore acquisisce la cittadinanza italiana per naturalizzazione, trova applicazione soltanto l’articolo 14 della Legge n. 91/1992. In questo contesto, i requisiti richiesti sono quelli relativi alla convivenza del minore con il genitore e alla residenza in Italia per almeno due anni, oppure dalla nascita nei casi di bambini con età inferiore ai due anni.
La Corte ha quindi ritenuto illegittima l’interpretazione restrittiva adottata dal Comune, affermando che essa avrebbe determinato una disparità di trattamento all’interno dello stesso nucleo familiare.
I profili costituzionali richiamati nella decisione
Nella motivazione, il Tribunale ha inoltre evidenziato come una lettura troppo rigida della normativa rischierebbe di entrare in conflitto con alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana.
In particolare, il giudice ha richiamato:
il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione;
la tutela dei minori e dell’unità familiare sancita dall’articolo 31.
Secondo la Corte, negare la cittadinanza ad alcuni figli e riconoscerla ad altri appartenenti alla medesima famiglia rappresenterebbe una soluzione difficilmente compatibile con tali principi costituzionali.
Una decisione destinata ad avere rilievo
Accogliendo il ricorso, il Tribunale di Trento ha quindi riconosciuto la cittadinanza italiana ai quattro minori, scegliendo un’interpretazione orientata ai principi costituzionali senza pronunciarsi direttamente sulla legittimità costituzionale delle nuove disposizioni legislative.
Pur trattandosi di una decisione relativa a un caso specifico, la sentenza potrebbe avere effetti significativi anche in futuro. Il provvedimento rappresenta infatti un importante precedente interpretativo e potrebbe influenzare altri giudici chiamati a pronunciarsi su controversie analoghe, contribuendo a limitare applicazioni amministrative eccessivamente restrittive della normativa sulla cittadinanza italiana.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo modificato in data 26/05/2026