Per una società estera che intende instaurare rapporti giuridici, commerciali o fiscali con l'Italia, ottenere il codice fiscale rappresenta spesso il primo adempimento da affrontare. Sebbene venga comunemente associato alle persone fisiche, anche le persone giuridiche hanno bisogno di questo identificativo quando devono compiere una serie di operazioni previste dalla normativa italiana.
Il codice fiscale, infatti, costituisce lo strumento attraverso cui l'Amministrazione finanziaria identifica i soggetti che operano nel territorio nazionale e permette alle società non residenti di adempiere correttamente ai propri obblighi, oltre a interagire con enti pubblici e soggetti privati.
Che cos'è il codice fiscale di una società estera?
Per le società e gli altri enti diversi dalle persone fisiche, il codice fiscale è un identificativo numerico composto da undici cifre, attribuito dall'Agenzia delle Entrate. Questo codice consente all'Amministrazione di censire il soggetto all'interno dell'Anagrafe Tributaria e di collegare tutte le informazioni fiscali e amministrative che lo riguardano.
L'istituzione del codice fiscale trova fondamento nel DPR n. 605 del 29 settembre 1973, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Tributaria e individua il codice fiscale quale elemento identificativo dei contribuenti nei rapporti con lo Stato.
Quando una società straniera ha bisogno del codice fiscale?
Una società con sede all'estero può aver bisogno del codice fiscale anche se non dispone di una stabile organizzazione in Italia e non esercita in maniera continuativa un'attività economica nel territorio nazionale. In molte situazioni, infatti, il semplice compimento di un atto giuridico o amministrativo rende necessaria l'identificazione fiscale.
Il codice fiscale può risultare indispensabile, ad esempio, per registrare contratti presso l'Agenzia delle Entrate, stipulare atti notarili, partecipare a operazioni immobiliari, instaurare rapporti con istituti bancari o compagnie assicurative, richiedere autorizzazioni amministrative oppure assolvere specifici obblighi tributari. Allo stesso modo, una società estera che produce redditi imponibili in Italia dovrà presentare le relative dichiarazioni fiscali e, per farlo, dovrà essere preventivamente identificata mediante il codice fiscale.
Anche nell'ambito dei rapporti di lavoro il codice fiscale assume particolare rilievo. Se una società straniera assume personale in Italia o è tenuta a effettuare adempimenti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, dovrà identificarsi presso le amministrazioni competenti attraverso il proprio codice fiscale.
La normativa prevede alcune limitate eccezioni. In determinati casi, infatti, qualora il soggetto estero non sia ancora in possesso del codice fiscale, è possibile indicare nella documentazione la denominazione sociale e la sede legale estera. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa possibilità può trovare applicazione, ad esempio, nella registrazione di alcuni contratti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge.
Come si richiede il codice fiscale?
La domanda di attribuzione viene presentata all'Agenzia delle Entrate, che è l'autorità competente per il rilascio del codice fiscale ai soggetti non residenti. Oggi la procedura può essere gestita anche attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, oltre che mediante posta elettronica certificata, consegna diretta presso gli uffici o invio tramite servizio postale.
Per gli enti che non svolgono attività rilevanti ai fini IVA, la richiesta viene generalmente effettuata mediante il modello AA5/6. Alla domanda devono essere allegati i documenti che dimostrano l'esistenza della società e i poteri di rappresentanza del soggetto che presenta l'istanza.
Nel corso della compilazione è necessario indicare una serie di informazioni essenziali, tra cui la sede legale della società estera, il domicilio eletto in Italia e il codice fiscale del rappresentante legale, qualora previsto. In alcuni casi viene inoltre richiesto di specificare l'attività esercitata mediante il relativo codice ATECO.
Quando la documentazione proviene dall'estero, occorre prestare particolare attenzione agli aspetti formali. Gli atti societari devono infatti essere legalizzati o muniti di apostille, ove necessario, e accompagnati da una traduzione in lingua italiana conforme alle disposizioni vigenti.
Qualora successivamente intervengano modifiche ai dati comunicati, la società dovrà provvedere ad aggiornare le informazioni trasmettendo una nuova comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Quali soggetti possono richiedere il codice fiscale?
L'obbligo o l'opportunità di ottenere un codice fiscale non riguarda esclusivamente le società commerciali. Possono infatti richiederlo numerose tipologie di enti non residenti che intrattengono rapporti con l'Italia.
Rientrano tra questi, ad esempio, le società di capitali e di persone costituite all'estero che effettuano operazioni nel territorio italiano, gli enti, le fondazioni e i trust esteri che instaurano rapporti contrattuali o patrimoniali con soggetti italiani, nonché consorzi, associazioni e altri organismi collettivi che partecipano a gare, investimenti o iniziative economiche in Italia.
Codice fiscale e partita IVA: quali differenze?
Uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda il rapporto tra codice fiscale e partita IVA. I due strumenti non coincidono sempre e svolgono funzioni differenti.
Il codice fiscale identifica il soggetto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e rappresenta il requisito minimo necessario per numerosi adempimenti. La partita IVA, invece, è richiesta quando la società esercita un'attività economica rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve quindi assolvere gli obblighi connessi alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni e alla liquidazione dell'imposta.
Per le società di capitali e le società di persone, una volta attribuita la partita IVA, il numero coincide normalmente con quello del codice fiscale. Ciò non significa, però, che il semplice rilascio del codice fiscale comporti automaticamente anche l'apertura di una posizione IVA. Una società può infatti essere titolare del solo codice fiscale quando non svolge attività che richiedono l'identificazione ai fini IVA.
Quando è necessaria anche la partita IVA?
Se la società estera intende avviare un'attività economica in Italia oppure operare mediante una stabile organizzazione, il solo codice fiscale non è sufficiente. In queste circostanze sarà necessario procedere anche all'identificazione IVA secondo le modalità previste dalla normativa, eventualmente mediante rappresentante fiscale oppure attraverso l'identificazione diretta, quando consentita.
La presenza di una stabile organizzazione comporta inoltre alcune particolarità sotto il profilo identificativo. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stabile organizzazione e la casa madre estera costituiscono il medesimo soggetto giuridico e, proprio per questo motivo, devono utilizzare un unico codice fiscale. Non è quindi possibile attribuire due distinti codici fiscali alla società e alla sua stabile organizzazione italiana.
Acquisto di partecipazioni in società italiane
Un'ulteriore questione riguarda gli investimenti in società italiane da parte di soggetti esteri. Gli orientamenti più recenti hanno precisato che, in alcune procedure relative all'acquisto di quote societarie, il codice fiscale del soggetto straniero non rappresenta un requisito obbligatorio. Rimane invece necessario in specifiche ipotesi previste dalla disciplina del Registro delle Imprese, come nel caso di alcune operazioni che coinvolgono un socio unico.
Conclusioni
Per una società straniera che desidera operare in Italia, il codice fiscale rappresenta il principale strumento di identificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e costituisce spesso il presupposto indispensabile per svolgere numerosi adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contrattuale.
Poiché la documentazione richiesta e le modalità di presentazione possono variare in funzione delle caratteristiche dell'ente e dell'attività che intende svolgere, è opportuno verificare preventivamente quale procedura sia applicabile al proprio caso. Una corretta identificazione fin dall'inizio consente infatti di evitare ritardi, irregolarità e successive difficoltà nei rapporti con le autorità italiane.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo modificato in data 29/07/2026