La normativa italiana in materia di immigrazione ha abbastanza recentemente introdotto un cambiamento significativo che incide direttamente sul diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini extra-UE. A partire da dicembre 2024, infatti, è stato previsto un nuovo requisito temporale: per avviare la procedura ordinaria di ricongiungimento familiare, lo straniero residente in Italia deve dimostrare di essere titolare di un permesso di soggiorno da almeno due anni.
In passato, era possibile richiedere il ricongiungimento anche subito dopo l’ottenimento del primo permesso di soggiorno. Oggi, invece, il legislatore ha scelto di subordinare tale diritto a un periodo minimo di stabilità sul territorio italiano, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sui flussi migratori e garantire una maggiore solidità del progetto di vita dello sponsor.
Il nuovo requisito si applica sia alla procedura di ricongiungimento familiare classica, che prevede il rilascio del nulla osta e del visto per motivi familiari, sia alla cosiddetta coesione familiare, utilizzata nei casi in cui il familiare possa entrare in Italia con un visto di breve durata o senza necessità di visto di breve durata, a seconda del Paese di provenienza. In entrambe le ipotesi, la durata della residenza legale dello sponsor diventa un elemento centrale nella valutazione della domanda.
Esiste tuttavia un’alternativa rilevante che consente di evitare l’attesa dei due anni: la procedura del familiare al seguito. Questa modalità permette ai familiari di entrare in Italia contestualmente allo sponsor che abbia ottenuto un visto nazionale per lavoro, incluso lavoro subordinato, autónomo o digital nomad, studio o investimento. In questi casi, il progetto migratorio viene valutato nella sua dimensione familiare sin dall’inizio, senza imporre un periodo di separazione.
La normativa prevede inoltre alcune importanti eccezioni. I figli minorenni non sono soggetti al requisito dei due anni, così come i titolari di Carta Blu UE e i lavoratori trasferiti in Italia nell’ambito di un distacco intra-societario ex art. 27 quinquies D.Lgs. 286/98. Si tratta di categorie per le quali il diritto all’unità familiare è tutelato anche in virtù della normativa europea.
Dal punto di vista pratico, il nuovo assetto normativo impone una riflessione più attenta a chi intende richiedere un visto per l’Italia. La scelta di trasferirsi da soli o con la famiglia, così come la procedura da attivare, diventa oggi un elemento strategico fondamentale. Una pianificazione adeguata consente di evitare lunghe attese e di gestire il trasferimento in modo più coerente con le esigenze personali e familiari.
In conclusione, il requisito di residenza biennale rappresenta un cambiamento rilevante nel sistema del ricongiungimento familiare italiano. Pur introducendo maggiori vincoli, la normativa continua a offrire soluzioni alternative e deroghe che, se correttamente valutate, permettono di preservare il diritto all’unità familiare anche nel nuovo contesto regolatorio.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana.