I permessi di soggiorno che permettono la mobilità intra-UE - cioè, la possibilità di spostarsi e risiedere in un altro Stato membro dell’UE per motivi di lavoro – sono principalmente tre: (i) la Carta Blu UE ex art. 27 quater D.Lgs. 286/98, (ii) l’EU ICT – intra-company transfer ex art. 27 quinquies D.Lgs. 286/98 e (iii) il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE ex art. 9 D.Lgs. 286/98.
Permette la mobilità intra-UE per lavoratori altamente qualificati, a determinate condizioni:
(i) il titolare di una Carta Blu UE rilasciata in uno Stato membro può spostarsi, per periodi di massimi 90 giorni ogni 180 giorni, per svolgere attività professionale in un altro Stato membro. Per esempio, il lavoratore che ha ottenuto una Carta Blu UE in Spagna può venire in Italia per massimi 90 giorni nell’arco di 6 mesi per svolgere attività professionale senza dover richiedere autorizzazioni o nulla osta specifici
(ii) dopo 12 mesi di residenza legale come titolare di una Carta Blu UE in uno Stato membro, il titolare può trasferirsi in un altro Stato membro per svolgere attività come lavoratore altamente qualificato alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. In questo caso, il nuovo datore di lavoro dovrà, entro 1 mese dal trasferimento del lavoratore nel nuovo Stato membro, richiedere un nulla osta al lavoro mediante una procedura semplificata. Per esempio, il lavoratore residente in Polonia e titolare di una Carta Blu UE polacca potrà trasferirsi in Italia per essere assunto come lavoratore altamente qualificato da un datore di lavoro italiano, sempre che il nuovo datore di lavoro italiano presenti l’istanza di nulla osta al lavoro entro 1 mese dal suo ingresso
EU ICT - intra-company transfer
Il permesso di soggiorno EU ICT viene rilasciato a dirigenti, specialisti o tirocinanti trasferiti temporaneamente all'interno di aziende appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
Il titolare di un permesso EU ICT può essere trasferito in un altro Stato membro UE per svolgere parte delle sue attività:
(i) se il soggiorno nel secondo Stato membro è inferiore a 90 giorni, si tratterà della c.d. mobilità breve per la quale il lavoratore non dovrà ottenere alcuna autorizzazione o ulteriore permesso
(ii) se il soggiorno nel secondo Stato membro è superiore a 90 giorni, si tratterà della c.d. mobilità lunga, in ragione della quale dovrà essere richiesto un nuovo nulla osta al lavoro e permesso EU ICT nel secondo Stato membro
Permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE
Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE viene rilasciato a stranieri che hanno vissuto legalmente per almeno 5 anni in uno Stato membro dell’UE e che siano titolari di un reddito e di un alloggio adeguati.
I titolari di questa tipologia di permesso di soggiorno possono trasferirsi in un altro Stato membro per motivi di lavoro, studio o altri motivi:
(i) per soggiorni inferiori a 90 giorni, dovranno unicamente presentare la dichiarazione di presenza alla Questura competente entro 8 giorni dal loro ingresso
(ii) per soggiorni superiori a 90 giorni, dovranno richiedere entro3 mesi dall’ingresso un nuovo permesso nel secondo Stato membro mediante una procedura semplificata. Nel caso dell’Italia, chi sia titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE rilasciato in altra Stato UE, per esempio in Francia, potrà trasferirsi in Italia e richiedere la conversione del proprio permesso in un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE entro 3 mesi dall’ingresso nel territorio nazionale.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.