La perdita della cittadinanza italiana avvenuta prima del 15 agosto 1992 riguarda numerosi cittadini che, in base alla normativa allora vigente, hanno cessato di essere italiani a seguito dell’acquisto di una cittadinanza straniera o per altre circostanze previste dalla legge. Prima della riforma introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, infatti, il sistema italiano della cittadinanza era caratterizzato da una disciplina più rigida e prevedeva diverse ipotesi di perdita automatica dello status italiano.
Per consentire il recupero della cittadinanza da parte di queste persone, il Decreto-Legge 36/2025, convertito nella Legge 74/2025, ha introdotto una procedura straordinaria che permette il riacquisto della cittadinanza italiana mediante una semplice dichiarazione da presentare tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Il riacquisto non determina una continuità retroattiva della cittadinanza precedentemente posseduta, ma costituisce un nuovo acquisto dello status italiano per beneficio di legge. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla dichiarazione resa dall’interessato.
Requisiti per il riacquisto
Possono usufruire della procedura coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana prima del 15 agosto 1992 e che siano nati in Italia oppure, se nati all’estero, abbiano risieduto legalmente in Italia per almeno due anni consecutivi.
La perdita della cittadinanza deve essere avvenuta in una delle ipotesi previste dalla normativa precedente. Rientrano nella procedura coloro che avevano acquistato volontariamente una cittadinanza straniera trasferendo la residenza all’estero, secondo l’articolo 8, numero 1, della legge n. 555/1912; coloro che avevano rinunciato alla cittadinanza italiana dopo aver acquisito una cittadinanza straniera non volontariamente, ai sensi dell’articolo 8, numero 2; e coloro che avevano perso la cittadinanza durante la minore età a seguito della perdita dello status italiano da parte dei genitori conviventi, come previsto dall’articolo 12 della medesima legge.
La finalità della norma è quindi quella di consentire il recupero della cittadinanza a persone che, in molti casi, l’avevano perduta automaticamente per effetto della legislazione allora vigente.
Casi esclusi
La procedura non si applica a coloro che avevano perso la cittadinanza ai sensi dell’articolo 8, numero 3, della legge n. 555/1912, cioè per aver mantenuto un impiego presso un Governo straniero o il servizio militare presso una potenza estera nonostante l’intimazione del Governo italiano ad abbandonarlo.
Sono inoltre esclusi coloro che hanno perso o rinunciato alla cittadinanza italiana dopo il 15 agosto 1992, poiché tali situazioni sono disciplinate dalla normativa successiva. Non rientrano nella procedura neppure coloro che non avevano esercitato l’opzione prevista dalla legge n. 123/1983 per scegliere una sola cittadinanza al raggiungimento della maggiore età.
Presentazione della dichiarazione e documentazione
La dichiarazione di riacquisto deve essere presentata entro il 31 dicembre 2027 presso il Consolato italiano competente per il luogo di residenza all’estero oppure presso il Comune italiano di residenza per chi vive in Italia.
La documentazione richiesta varia in base al caso concreto, ma deve generalmente dimostrare il precedente possesso della cittadinanza italiana e il motivo della sua perdita. Sono normalmente necessari il documento di identità, l’atto di nascita italiano o trascritto nei registri italiani, il certificato storico di cittadinanza, la documentazione relativa alla perdita della cittadinanza e, quando richiesto, la prova della residenza in Italia. Gli atti stranieri devono essere legalizzati o apostillati e tradotti in italiano.
La procedura inizia con la prenotazione dell’appuntamento presso l’autorità competente. Il richiedente deve presentarsi personalmente per rendere la dichiarazione formale e consegnare la documentazione completa. Gli effetti del riacquisto decorrono dal giorno successivo alla dichiarazione, senza attendere la conclusione delle eventuali verifiche amministrative.
Effetti sui figli minori e termine finale
Il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore non comporta automaticamente in ogni situazione l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori. Tale effetto può verificarsi quando il minore risiede in Italia da almeno due anni al momento del riacquisto del genitore; diversamente, il figlio dovrà eventualmente valutare altre possibilità previste dalla normativa vigente.
La possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana attraverso questa procedura è comunque limitata nel tempo. Chi non presenterà la dichiarazione entro il 31 dicembre 2027 perderà l’opportunità offerta dalla normativa speciale, salvo eventuali futuri interventi legislativi.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana.
Articolo modificato in data 07/07/2026