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L'Italia e gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale con altri Paesi

Le regole previste dagli accordi di sicurezza sociale

I Paesi terzi con i quali l'Italia ha firmato accordi bilaterali di sicurezza sociale

L’Italia ha stipulato diversi accordi bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Paesi extra-UE:

  • Argentina

  • Australia

  • Brasile

  • Canada e Quebec

  • Giappone

  • Israele

  • Isole del Canale e Isola di Man

  • Messico (solo pensioni)

  • Repubblica di Bosnia ed Erzegovina

  • Repubblica del Kosovo

  • Repubblica di Macedonia

  • Repubblica di Montenegro

  • Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione autonoma)

  • Principato di Monaco

  • Repubblica di Capo Verde

  • Repubblica di Corea (solo distacco)

  • Repubblica di Moldova

  • Repubblica di San Marino

  • Santa Sede

  • Tunisia

  • Turchia

  • Uruguay

  • USA (Stati Uniti d'America)

  • Venezuela

Gli accordi bilaterali di sicurezza sociale conclusi dall’Italia hanno la finalità di coordinare la normativa italiana in materia di sicurezza sociale e quella dell’altro Paese sottoscrittore, al fine di agevolare la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e colmare le lacune nella copertura della sicurezza sociale.

Uno dei contenuti fondamentali di questa tipologia di accordi – che variano tuttavia, a livello di contenuto, per ogni Paese – è il fatto che i periodi di occupazione in altri Paesi firmatari vengono presi in considerazione nel garantire il diritto alle prestazioni sociali per i lavoratori migranti, a seconda del tempo trascorso nell’altro Paese eseguendo una prestazione lavorativa.

Nel caso di distacco in Italia di lavoratori stranieri impiegati in un Paese estero firmatario di un accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale, il lavoratore avrà la possibilità di ottenere dalle autorità locali competenti un certificato di copertura di sicurezza sociale che attesti la sussistenza della copertura nel Paese di origine e quindi la non necessità per il lavoratore e il datore di lavoro di effettuare il pagamento della contribuzione alle autorità italiane durante il periodo di soggiorno in Italia.

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Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale all'argomento. È necessario richiedere una consulenza specialistica in merito alla propria situazione specifica.


Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.

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Articolo aggiornato al 23/05/2026