Il regime impatriati 2026 si inserisce nel quadro delle politiche fiscali volte ad attrarre capitale umano qualificato in Italia. La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 209/2023, successivamente oggetto di interventi correttivi, tra cui quelli introdotti dalla Legge 132/2025. L’impianto normativo punta a rendere fiscalmente conveniente il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, offrendo una significativa riduzione dell’imposizione sui redditi da lavoro prodotti in Italia.
Il meccanismo dell’agevolazione
Il beneficio consiste nella tassazione del solo 50% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, entro il limite massimo di 600.000 euro annui. In presenza di specifiche condizioni familiari, la quota imponibile può ridursi ulteriormente, arrivando a escludere da tassazione il 60% del reddito. In termini concreti, ciò significa che metà – o in alcuni casi più della metà – del reddito non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF.
La durata dell’agevolazione è pari a cinque periodi d’imposta: quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e i quattro successivi. Il beneficio si estende quindi su un arco temporale significativo, idoneo a favorire una pianificazione stabile del rientro.
Requisiti di accesso e condizioni da rispettare
L’accesso al regime non è automatico e richiede il rispetto di una serie di condizioni sostanziali. È necessario, innanzitutto, trasferire la residenza fiscale in Italia e non essere stati fiscalmente residenti nel Paese nei tre periodi d’imposta precedenti. La permanenza minima all’estero è quindi fissata in tre anni, ma la normativa prevede un allungamento di tale periodo qualora il lavoratore rientri per collaborare con lo stesso datore di lavoro – o con un soggetto appartenente al medesimo gruppo – presso cui era impiegato fuori dall’Italia.
In queste ipotesi, il periodo minimo di permanenza estera sale a sei anni se il lavoratore non era stato precedentemente impiegato in Italia dallo stesso soggetto o gruppo, e addirittura a sette anni se, prima dell’espatrio, aveva già lavorato in Italia per il medesimo datore o gruppo societario. Si tratta di una previsione volta a evitare utilizzi strumentali del regime attraverso trasferimenti meramente formali.
Oltre al requisito della residenza, il lavoratore deve impegnarsi a rimanere fiscalmente residente in Italia per almeno quattro anni. L’eventuale rientro all’estero prima di tale termine comporta la decadenza dall’agevolazione e l’obbligo di restituire le imposte risparmiate, con applicazione degli interessi.
Un ulteriore elemento essenziale riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, che deve avvenire prevalentemente nel territorio italiano. La norma si rivolge inoltre a soggetti in possesso di elevata qualificazione o specializzazione professionale, rafforzando la finalità attrattiva del regime verso profili ad alto valore aggiunto.
Smart working e datore di lavoro estero
Uno degli aspetti più rilevanti del 2026 riguarda l’applicabilità del regime ai lavoratori che operano in modalità agile per un datore di lavoro estero. Con la risposta n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può accedere al nuovo regime anche il lavoratore che rientra in Italia e presta la propria attività in smart working alle dipendenze di una società con sede legale all’estero, purché l’attività sia svolta prevalentemente nel territorio italiano e siano rispettati tutti gli altri requisiti normativi.
Il caso specifico esaminato nell’ambito dell’interpello riguardava un professionista trasferitosi nel Regno Unito nel 2020 e rientrato in Italia nel 2025 per lavorare, anche da remoto, per una società con sede a Berlino. L’Amministrazione finanziaria ha confermato che, in presenza delle condizioni richieste, il beneficio decorre dal periodo d’imposta 2026 e si applica per i quattro anni successivi.
Questa interpretazione consolida un orientamento già espresso in passato, secondo cui il fatto che il datore di lavoro sia estero non preclude, di per sé, l’accesso al regime, a condizione che il centro dell’attività lavorativa e la residenza fiscale siano effettivamente in Italia.
Il rientro dei frontalieri
Un’altra novità interpretativa di rilievo è arrivata con la risposta a interpello n. 12/E del 20 gennaio 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di applicare il regime anche ai lavoratori che rientrano in Italia operando come frontalieri. Anche in questo caso, l’accesso è subordinato al rispetto integrale dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare per quanto riguarda la residenza fiscale e la prevalenza dell’attività svolta in Italia.
Modalità di fruizione del beneficio
Sul piano operativo, l’agevolazione può essere applicata direttamente dal datore di lavoro in busta paga. Qualora ciò non avvenga, il lavoratore non perde il diritto al beneficio, potendo farlo valere in sede di dichiarazione dei redditi e recuperare così la maggiore imposta versata.
Considerazioni finali
Il regime impatriati 2026 si configura come uno strumento fiscale di grande interesse per lavoratori altamente qualificati che intendano trasferire la propria residenza in Italia, anche in un contesto di lavoro agile o con datore di lavoro estero. Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno ampliato e chiarito l’ambito applicativo della disciplina, includendo situazioni sempre più frequenti nel mercato del lavoro contemporaneo.
Resta tuttavia fondamentale un’attenta verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, poiché il mancato rispetto degli impegni di permanenza comporta la perdita del beneficio e il recupero delle imposte non versate. In un contesto normativo in evoluzione, una corretta pianificazione fiscale si conferma essenziale per sfruttare appieno le opportunità offerte dal regime.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.