La riforma della disciplina italiana sulla cittadinanza, introdotta nel 2025, ha modificato in modo significativo il rapporto tra la cittadinanza italiana del genitore e quella dei figli nati all’estero. Il nuovo quadro normativo ha infatti ridimensionato il principio della trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis nei confronti delle persone nate fuori dall’Italia e già titolari di un’altra cittadinanza.
Uno degli aspetti più delicati della riforma riguarda i figli minorenni di cittadini italiani per nascita che, proprio a causa delle nuove disposizioni, non possono essere considerati automaticamente cittadini italiani dalla nascita.
Per questa particolare categoria è stata introdotta una disciplina transitoria che consente, in presenza di determinati presupposti, di acquistare la cittadinanza italiana attraverso una dichiarazione di volontà. Si tratta dell’istituto comunemente indicato come acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
È importante chiarire sin dall’inizio la natura di questo procedimento. Il minore che diventa italiano attraverso tale meccanismo non viene considerato cittadino italiano dalla nascita e non si tratta, quindi, di un riconoscimento iure sanguinis con effetto retroattivo. La cittadinanza viene acquistata in un momento successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge n. 91 del 1992.
Una disciplina speciale per i minori che erano già tali il 24 maggio 2025
Il punto di partenza per comprendere questa particolare procedura è rappresentato dalla data del 24 maggio 2025, giorno di entrata in vigore della legge n. 74/2025, di conversione del decreto-legge n. 36/2025.
La disciplina transitoria riguarda infatti i soggetti che, in quella data, non avevano ancora compiuto diciotto anni e che sono figli di persone riconosciute cittadine italiane per nascita sulla base delle procedure tutelate dalle disposizioni transitorie introdotte dalla riforma.
In concreto, possono rientrare nella disciplina i figli minorenni di cittadini italiani il cui riconoscimento della cittadinanza sia stato richiesto attraverso una procedura amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025, oppure nei casi in cui l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda fosse stato comunicato dall'autorità competente entro quella stessa data. Si tratta delle situazioni riconducibili alle lettere a), a-bis) e b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992.
La data del 27 marzo 2025 assume quindi un'importanza particolare: non è la data di nascita del figlio a determinare, da sola, l'applicazione della disciplina transitoria, ma soprattutto il momento in cui è stata attivata la procedura attraverso la quale il genitore ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Perché il figlio non viene considerato automaticamente italiano
La riforma ha introdotto nell'ordinamento l'articolo 3-bis della legge n. 91/1992, stabilendo una serie di limitazioni all'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte delle persone nate all'estero che possiedono anche un'altra cittadinanza.
Il nuovo sistema non elimina il principio dello iure sanguinis, ma ne circoscrive l'applicazione in determinate situazioni. Di conseguenza, il fatto che un genitore sia cittadino italiano per nascita non significa necessariamente, per un figlio nato all'estero e titolare di un'altra cittadinanza, che quest'ultimo debba essere considerato italiano dalla nascita.
Proprio per evitare che la modifica normativa producesse effetti particolarmente gravosi nei confronti dei minori che si trovavano già in una situazione familiare definita prima dell'entrata in vigore della riforma, il legislatore ha previsto una specifica possibilità di acquisto della cittadinanza mediante dichiarazione.
La logica della disposizione è dunque quella di creare un collegamento tra il precedente sistema e quello introdotto dalla riforma, permettendo a determinati minori di diventare cittadini italiani senza dover ricorrere alle procedure ordinarie previste per gli stranieri.
Chi può utilizzare la procedura transitoria
Per accedere a questa particolare forma di acquisto occorre innanzitutto che il figlio fosse minorennealla data del 24 maggio 2025. Non è invece sufficiente che il genitore sia semplicemente cittadino italiano: il genitore deve essere un cittadino italiano per nascita e deve rientrare nelle specifiche situazioni contemplate dall'articolo 3-bis.
Il requisito assume particolare importanza perché la procedura non è destinata indistintamente a tutti i figli di italiani residenti all'estero.
È necessario, in particolare, che il genitore sia stato riconosciuto cittadino italiano nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziale che fosse stata avviata entro il 27 marzo 2025, oppure che, nel caso della procedura amministrativa, l'appuntamento per la presentazione della domanda fosse stato comunicato entro tale data. La documentazione relativa al riconoscimento del genitore costituisce pertanto uno degli elementi centrali della pratica del figlio.
Questo significa che, prima ancora di procedere con la dichiarazione per il minore, occorre verificare attentamente come e quando il genitore ha ottenuto la cittadinanza italiana, perché da tale circostanza dipende l'applicabilità della disciplina transitoria.
La dichiarazione di volontà rappresenta il passaggio decisivo
La cittadinanza non viene attribuita automaticamente al minore per il solo fatto che siano presenti i requisiti sopra descritti. È necessario manifestare formalmente la volontà di acquistare la cittadinanza italiana.
Quando il figlio è ancora minorenne, la dichiarazione viene normalmente resa dai genitori o dal tutore secondo le modalità previste dall'autorità competente. La dichiarazione deve essere effettuata personalmente davanti al funzionario consolare o all'ufficiale competente per le funzioni di stato civile.
Se entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, la procedura richiede normalmente la partecipazione di entrambi. Qualora le dichiarazioni non vengano rese contemporaneamente, il perfezionamento della procedura avviene con la dichiarazione del secondo genitore. Nei casi in cui la filiazione sia stabilita nei confronti di una sola persona o l'altro genitore sia deceduto, la dichiarazione può invece essere resa dal solo genitore interessato.
La questione del termine è particolarmente importante.
In origine la normativa aveva previsto il 31 maggio 2026 come termine ultimo per presentare la dichiarazione. Successivamente, tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente e ha prorogato tale termine. La disciplina attualmente applicabile consente di presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2029. La proroga non ha ampliato la categoria dei beneficiari: possono usufruirne soltanto coloro che possedevano i requisiti previsti dalla disciplina transitoria, e cioè, in particolare, erano minorenni alla data del 24 maggio 2025.
Anche nel caso in cui il minore abbia compiuto diciotto anni nel frattempo, la possibilità non viene meno. In tale situazione, però, la dichiarazione dovrà essere resa personalmente dall'interessato entro il medesimo termine del 31 maggio 2029.
Un regime che non deve essere confuso con le nuove procedure per i nati dal 2025 in poi
La disciplina transitoria per i minori che erano già minorenni al 24 maggio 2025 deve essere tenuta distinta dal regime ordinario oggi previsto per i bambini nati all'estero.
Per i figli nati o adottati successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, la legge prevede infatti una diversa forma di acquisto per beneficio di legge, fondata sulla dichiarazione dei genitori e sul rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992. La disciplina attuale, modificata anche dalla legge di bilancio 2026, consente in determinate condizioni di presentare la dichiarazione entro tre anni dalla nascita o dall'adozione.
Non è quindi corretto applicare indistintamente a tutti i minori nati all'estero le medesime regole. La data di nascita, la data in cui il genitore ha ottenuto o visto riconosciuta la cittadinanza, il momento in cui è stata presentata l'eventuale domanda e l'età del figlio al 24 maggio 2025 possono modificare completamente il percorso giuridico applicabile.
Conclusioni
L'introduzione del beneficio di legge per i figli minorenni di cittadini italiani per nascita rappresenta uno degli aspetti più significativi della riforma della cittadinanza del 2025.
Per i minori che erano già tali il 24 maggio 2025 e che rientrano nelle specifiche condizioni previste dalla disciplina transitoria, la legge offre una possibilità concreta di acquisire la cittadinanza italiana attraverso una dichiarazione, evitando che la modifica delle regole sulla trasmissione automatica produca la perdita definitiva della possibilità di diventare cittadini italiani.
La procedura, tuttavia, richiede un'attenta verifica della posizione familiare e documentale. Non è sufficiente che esista un genitore italiano: occorre accertare il titolo in base al quale il genitore è cittadino, la data e le modalità del precedente procedimento di riconoscimento, l'età del figlio alla data prevista dalla legge e il rispetto del termine stabilito per la dichiarazione.
Alla luce delle modifiche intervenute nel 2026, per i soggetti che rientrano nella disciplina transitoria il termine da tenere presente è oggi quello del 31 maggio 2029. La proroga offre un periodo più ampio per regolarizzare la posizione, ma non modifica i requisiti sostanziali necessari per accedere al beneficio.
La complessità della normativa rende pertanto opportuno esaminare ogni situazione individualmente, soprattutto quando esistono dubbi sulla data della domanda originaria, sulla modalità con cui il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano o sulla documentazione disponibile.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo modificato in data 08/09/2026