A partire dal 7 aprile 2026, il regime fiscale agevolato destinato ai pensionati esteri si è ampliato in modo significativo, rafforzando l’attrattività dell’Italia come destinazione per chi percepisce redditi da pensione fuori dal territorio nazionale. La principale novità riguarda l’innalzamento della soglia demografica dei comuni ammessi nel Mezzogiorno, che passa da 20.000 a 30.000 abitanti, consentendo l’accesso al beneficio anche a centri urbani di dimensioni maggiori.
La modifica, introdotta dalla Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, interviene sull’articolo 24-ter del TUIR e interessa le otto regioni del Sud — Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. L’effetto concreto è l’inclusione di località che, pur non essendo grandi città, offrono infrastrutture più sviluppate, migliori collegamenti e una più ampia disponibilità di servizi rispetto ai piccoli comuni precedentemente ammessi. Questo aspetto rappresenta un fattore decisivo per molti pensionati extra-UE che valutano non solo il vantaggio fiscale, ma anche la qualità della vita al momento di decidere se trasferirsi in Italia e richiedere un visto e permesso di soggiorno (in molti casi, per esempio, per residenza elettiva).
Dal punto di vista del funzionamento, il regime resta sostanzialmente invariato. L’imposta sostitutiva continua a essere fissata al 7% e si applica a tutti i redditi di fonte estera, includendo non solo le pensioni ma anche redditi finanziari e patrimoniali come interessi, dividendi, canoni e plusvalenze. I redditi prodotti in Italia restano invece soggetti alla tassazione ordinaria. L’opzione ha una durata massima di nove anni e può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui viene trasferita la residenza fiscale.
I requisiti di accesso rimangono stringenti ma chiari: il contribuente deve percepire una pensione erogata da un soggetto estero, non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e deve trasferire la propria residenza in uno dei comuni agevolati, provenendo da un Paese con cui l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale. Questo ultimo elemento è fondamentale per garantire trasparenza e tracciabilità dei redditi esteri.
Un aspetto spesso rilevante nella valutazione riguarda il confronto con altri regimi fiscali disponibili in Italia, in particolare quello per i neo-residenti ad alta capacità contributiva, che prevede un’imposta forfettaria annua pari a 300.000 euro sui redditi esteri. La scelta tra i due strumenti dipende principalmente dal livello e dalla composizione dei redditi: la flat tax al 7% tende a essere più vantaggiosa per redditi medio-bassi o moderati, mentre il regime forfettario può risultare più efficiente per patrimoni molto elevati e altamente diversificati.
L’ampliamento del 2026 non modifica le posizioni già in essere: chi ha aderito al regime prima della riforma continua a beneficiarne fino alla scadenza naturale, senza effetti penalizzanti. La novità opera dunque esclusivamente in senso espansivo, aumentando il numero di potenziali beneficiari.
Nel complesso, questa evoluzione normativa si inserisce in una strategia più ampia volta a contrastare lo spopolamento di alcune aree del Paese e a stimolare l’economia locale attraverso l’attrazione di nuovi residenti con capacità di spesa. L’estensione ai comuni fino a 30.000 abitanti rappresenta un equilibrio tra incentivo fiscale e sostenibilità territoriale, rendendo il regime non solo più accessibile, ma anche più coerente con le esigenze concrete di chi sceglie di trasferirsi in Italia.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.