Con la circolare n. 400/B/2026/1^ Div./I Sez. (prot. 61976 del 7 agosto 2026), la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno ha riportato l'attenzione degli Uffici Immigrazione presenti sul territorio nazionale su due canali di ingresso che, pur essendo in vigore da anni, continuano a essere trattati come procedimenti ordinari, pur non essendolo: investitori e startup.
Un richiamo di metodo, prima ancora che di merito
Il documento non introduce nuove regole: ricorda quelle esistenti che nella pratica, non sempre vengono rispettate
Il perimetro è dichiarato fin dall'oggetto: l'ingresso e il soggiorno degli investitori stranieri e l'avvio di imprese innovative da parte di cittadini non UE. Due platee numericamente ridotte, ma con un peso specifico che la circolare colloca esplicitamente sul piano dell'attrazione di capitali esteri e della valorizzazione del talento imprenditoriale internazionale.
Investitori: la domanda si presenta allo sportello, non alle Poste
Il primo blocco di indicazioni riguarda il permesso di soggiorno per investitori, disciplinato dall'articolo 26-bis del Testo Unico sull'Immigrazione. È il titolo che segue il cosiddetto Visto per Investitori, riservato a chi si impegna a immettere risorse significative nell'economia nazionale: 2 milioni di euro in titoli di Stato, 500.000 euro nel capitale di una società costituita e operante in Italia, 250.000 se si tratta di una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, oppure 1 milione di euro a titolo di donazione filantropica in ambiti di interesse pubblico.
Sul versante procedurale la circolare fissa tre punti che non ammettono adattamenti locali:
la domanda si presenta direttamente all'Ufficio Immigrazione della Questura del luogo di dimora, senza utilizzo del kit postale;
il termine è di otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia;
acquisizione dell'istanza e fotosegnalamento devono avvenire contestualmente, nella stessa occasione.
Il terzo punto è quello che più incide sull'organizzazione degli sportelli. Rinviare il fotosegnalamento a un appuntamento successivo — prassi diffusa e comprensibile in uffici oberati — significa qui allungare artificialmente un iter che il legislatore ha costruito proprio per essere corto. La circolare chiede espressamente che il procedimento di rilascio si concluda celermente.
Il codice "INVES" e un regime di soggiorno su misura
Il secondo gruppo di indicazioni è di natura gestionale, ma con ricadute sostanziali sui diritti del titolare.
Il titolo va inserito in Stranieri Web con il codice specifico "INVES" e ha validità biennale con decorrenza dalla data di ingresso in Italia — non dalla data di presentazione dell'istanza né da quella di consegna del documento. È una precisazione tutt'altro che formale: da quel momento decorre anche il termine entro cui l'investimento deve essere realizzato e mantenuto.
A questa categoria di soggiornanti si applicano poi due esenzioni che il personale di sportello deve conoscere per non richiedere adempimenti indebiti:
l'esonero dall'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione per i primi cinque anni;
l'inapplicabilità degli obblighi di continuità del soggiorno previsti per gli altri titoli.
La seconda esenzione riflette la fisiologia della figura: l'investitore internazionale si muove, e la normativa ha rinunciato a pretendere da lui una presenza fisica continuativa sul territorio come condizione di sopravvivenza del permesso.
Il rovescio della medaglia: un titolo revocabile
Il regime di favore ha un contrappeso, e la circolare lo esplicita. Il permesso per investitori è revocabile in due ipotesi:
se lo straniero non dimostra di aver effettuato l'investimento o la donazione dichiarata entro tre mesi dall'ingresso;
se l'investimento viene dismesso prima del biennio.
Il presidio non è affidato all'iniziativa autonoma della Questura, ma a un flusso informativo: l'Ufficio deve monitorare le comunicazioni provenienti dal Comitato ministeriale competente. È qui che la circolare disegna una divisione del lavoro netta — la valutazione economica resta al Comitato, l'effetto sul titolo di soggiorno resta alla Questura — e chiede che le due dimensioni restino collegate nel tempo, non solo al momento del rilascio.
Italia Startup Visa: la Questura entra in scena prima del visto
Il terzo asse della circolare riguarda il programma "Italia Startup Visa" (ISV), la procedura semplificata per il rilascio del visto per lavoro autonomo ai cittadini non UE che intendono costituire una start-up innovativa in Italia.
Il punto che l'amministrazione tiene a chiarire è la gestione centralizzata: il procedimento è governato dalla Segreteria del programma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che opera come interlocutore unico del candidato e come regista delle comunicazioni tra le amministrazioni coinvolte. La Questura non dialoga con l'aspirante imprenditore, dialoga con la Segreteria.
Il meccanismo, come descritto dalla circolare, si articola così:
la Segreteria ISV riceve la candidatura e ne verifica la conformità;
individua la Questura competente per territorio sulla base della provincia di dimora dichiarata dal richiedente in fase di domanda;
la contatta tramite posta elettronica certificata, trasmettendo una formale richiesta di "Nulla Osta provvisorio" con allegata copia del passaporto del candidato;
la Questura svolge le verifiche di competenza e rilascia il proprio parere.
Quel parere, avverte la circolare, è indispensabile per l'emissione del nulla osta finale da parte del Comitato. Tradotto in termini operativi: un fascicolo ISV fermo su una scrivania non rallenta una pratica interna, blocca l'intera catena che porta al visto, all'ingresso e alla costituzione della società. È il passaggio in cui la Questura, pur svolgendo un ruolo istruttorio circoscritto, diventa condizione necessaria dell'esito.
La celerità come contenuto della direttiva
La chiusura del documento è netta e merita di essere letta come istruzione, non come formula di cortesia: le istanze vanno trattate con la necessaria celerità, per non pregiudicare la fase di avvio dell'impresa e l'inserimento del cittadino straniero nel tessuto produttivo nazionale.
È una scelta di linguaggio significativa. Il ritardo non viene descritto come inefficienza amministrativa, ma come danno economico. E l'invito finale all'uniforme applicazione delle direttive segnala che il vero obiettivo della circolare è chiudere lo spazio delle prassi locali: su queste due procedure, ciò che vale a Milano deve valere a Palermo.
Your Way to Italy: la nostra assistenza
Il nostro team è a disposizione per fornire supporto e assistenza in materia di cittadinanza italiana e diritto dell’immigrazione! Contattaci per prenotare la tua prima consulenza con noi! #Yourwaytoitaly
Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana.
Articolo modificato in data 09/09/2026