La normativa italiana in materia anagrafica prevede regole diverse per cittadini italiani e cittadini stranieri. In particolare, la cancellazione anagrafica dello straniero si distingue da quella del cittadino italiano per la sussistenza di una fattispecie ulteriore e specifica, che riguarda il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
Questa peculiarità, prevista dall’art. 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 223/1989, rappresenta un elemento normativo esclusivo per i cittadini extra-UE iscritti in anagrafe, ed è strettamente connessa alla validità del permesso di soggiorno.
L’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale
Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3 dello stesso D.P.R. n. 223/1989, il cittadino straniero non comunitario è tenuto a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale presso il comune di residenza entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale obbligo, come chiarito dal Ministero dell’Interno con parere del 31 marzo 2004, riguarda esclusivamente i cittadini extracomunitari. Non si tratta di un semplice adempimento formale, bensì di un passaggio necessario per aggiornare la posizione anagrafica e mantenere la validità dell’iscrizione al registro della popolazione residente.
Una volta presentata la dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede ad aggiornare i dati relativi al permesso di soggiorno e a trasmettere le informazioni alla Questura.
Le conseguenze della mancata dichiarazione
Nel caso in cui il cittadino straniero non rinnovi la dichiarazione di dimora abituale, e siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, l’ufficio anagrafe ha l’obbligo di inviare una formale intimazione a regolarizzare la situazione entro 30 giorni.
Se anche a seguito di tale sollecito non viene presentato né il permesso rinnovato (o la ricevuta della richiesta di rinnovo), né la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficiale può avviare il procedimento di cancellazione per irreperibilità, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 223/1989. La cancellazione deve essere comunicata alla Questura entro 15 giorni.
Due elementi imprescindibili per la cancellazione
La circolare n. 12 del 2 marzo 2005 del Ministero dell’Interno ha chiarito un punto fondamentale: la cancellazione non può avvenire per la sola omissione della dichiarazione. Devono sussistere due condizioni cumulative:
Questo principio tutela i cittadini stranieri che, pur non avendo ancora aggiornato la loro posizione anagrafica, hanno presentato regolarmente la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In tali casi, la sola omissione della dichiarazione non giustifica la cancellazione anagrafica.
Verifiche e accertamenti in caso di dubbi
Quando l’ufficio anagrafe ha motivo di ritenere che lo straniero abbia cambiato dimora senza averlo comunicato, può attivare una procedura di accertamento, come previsto dall’art. 4 della Legge n. 1228/1954. L’obiettivo è verificare l’effettiva presenza sul territorio comunale.
Solo in caso di mancata risposta alla convocazione e di assenza di documentazione aggiornata, sarà possibile procedere alla cancellazione d’ufficio per irreperibilità.
Conclusione
La normativa italiana riconosce una disciplina anagrafica differenziata per i cittadini extra-UE, fondata sulla necessità di garantire la coerenza tra la residenza dichiarata e la regolarità del soggiorno. La fattispecie aggiuntiva del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale rende il procedimento di cancellazione più articolato rispetto a quello previsto per i cittadini italiani ed europei.
Per questo motivo, è essenziale che i cittadini extra-UE siano pienamente informati dei propri obblighi anagrafici e rispettino i termini previsti, al fine di evitare conseguenze che potrebbero compromettere la loro posizione giuridica in Italia. Infatti, se i cittadini extra-UE intendono, per esempio, presentare istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per residenza trascorsi 10 anni di residenza in Italia, devono assicurarsi che non vi siano “buchi di residenza” nella loro posizione anagrafica.
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