La questione del cosiddetto “minor issue” per la cittadinanza italiana per discendenza entra in una nuova fase. Dopo anni di interpretazioni contrastanti sulla perdita della cittadinanza italiana da parte dei minori nati all’estero in un paese di ius soli per la naturalizzazione di uno dei genitori, il Ministero dell’Interno ha diffuso, pubblicandola il 26 agosto 2026, una nuova circolare destinata a fornire indicazioni operative alle amministrazioni italiane e alle rappresentanze consolari.
Il documento arriva dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito il quadro giuridico relativo agli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, ponendo fine al principale contrasto interpretativo che aveva interessato numerose pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Cosa cambia per chi rivendica la cittadinanza italiana per discendenza
Il punto centrale riguarda i figli nati all’estero da genitori italiani che, alla nascita, possedevano anche la cittadinanza del Paese straniero in virtù dello ius soli.
Secondo l’interpretazione oggi chiarita definitivamente dalla Suprema Corte di Cassazione, il fatto che il genitore italiano abbia acquisito volontariamente una cittadinanza straniera durante la minore età del figlio non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana da parte di quest’ultimo.
La questione assume particolare rilevanza nelle pratiche di cittadinanza italiana per discendenza nei casi in cui un cittadino italiano emigrato all’estero si è naturalizzato nel Paese di destinazione quando i propri figli erano ancora minorenni.
Il nuovo indirizzo riguarda, nello specifico, le situazioni in cui la naturalizzazione del genitore italiano è avvenuta nel periodo compreso tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992.
La circolare fornisce indicazioni a Comuni e Consolati
L’intervento del Ministero non si limita a chiarire il principio giuridico, ma mira soprattutto a uniformarne l’applicazione da parte degli uffici pubblici.
Le istruzioni sono quindi rivolte alle autorità chiamate a esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza, comprese le amministrazioni comunali e gli uffici consolari italiani all’estero.
L’obiettivo è evitare che situazioni analoghe vengano valutate secondo criteri differenti a seconda dell’ufficio competente, assicurando che le nuove indicazioni derivanti dalla pronuncia della Cassazione vengano applicate alle pratiche interessate.
E chi ha già ricevuto un diniego?
Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina riguarda le persone che avevano già presentato una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana e si erano viste respingere la richiesta proprio sulla base della precedente interpretazione del “minor issue”.
In questi casi può essere possibile chiedere un riesame della domanda originaria, purché il rigetto sia stato determinato esclusivamente dall’applicazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912, secondo i criteri indicati dalla precedente circolare ministeriale n. 43347 del 3 ottobre 2024.
Non si tratta, dunque, di presentare necessariamente una nuova domanda: l’interessato può chiedere all’autorità che aveva adottato il provvedimento di diniego di rivalutare il caso alla luce della nuova interpretazione.
Quale legge verrà applicata nel riesame?
Un elemento particolarmente significativo riguarda il momento in cui era stata presentata la domanda originaria.
Il riesame dovrà infatti essere effettuato sulla base del quadro normativo applicabile al momento della presentazione della prima istanza.
Di conseguenza, per le domande depositate prima del 27 marzo 2025, le nuove limitazioni introdotte dalla riforma della cittadinanza ed introdotte con la legge 74/2025 non dovrebbero essere applicate retroattivamente al procedimento oggetto di riesame.
Questo aspetto può avere un peso considerevole per coloro che avevano già avviato una procedura prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Quale autorità deve esaminare nuovamente la pratica?
La competenza rimane in capo all’autorità che aveva adottato il precedente provvedimento di rigetto.
Questo significa che un eventuale trasferimento di residenza dell’interessato non determina automaticamente il passaggio della pratica a un altro Comune o a un altro ufficio consolare.
La richiesta di riesame dovrà quindi essere indirizzata alla stessa autorità che aveva esaminato e respinto la domanda iniziale.
Una novità rilevante per molte famiglie italiane all’estero
La pubblicazione della circolare rappresenta un passaggio importante per chi era rimasto escluso dal riconoscimento della cittadinanza a causa della precedente interpretazione del “minor issue”.
La pronuncia delle Sezioni Unite e le successive istruzioni del Ministero dell’Interno offrono ora un quadro più definito per valutare anche situazioni che, fino a poco tempo fa, venivano considerate incompatibili con il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il tuo caso può essere riesaminato?
Chi ha ricevuto in passato un diniego motivato esclusivamente dal precedente orientamento sul “minor issue” potrebbe avere oggi una nuova possibilità di far valutare la propria posizione.
La possibilità di ottenere un riesame non significa però che ogni vecchia domanda venga automaticamente accolta: è necessario verificare che il caso rientri effettivamente nelle situazioni interessate dalle nuove indicazioni ministeriali.
Per questo motivo, prima di intraprendere una nuova procedura, è opportuno esaminare il provvedimento di diniego e tutta la documentazione relativa alla trasmissione della cittadinanza nella linea familiare.
La nuova circolare costituisce, in ogni caso, un importante chiarimento per le amministrazioni e per migliaia di discendenti di italiani che negli ultimi anni si erano trovati a dover affrontare le conseguenze dell’incertezza interpretativa sul “minor issue”.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo modificato in data 04/09/2026