Chi ha un avo italiano può richiedere la cittadinanza per discendenza - scopriamo come!
La cittadinanza italiana si basa sul principio del ius sanguinis, cioè il figlio di padre o madre italiani è cittadino italiano. Da ciò discende che coloro che hanno degli antenati italiani - senza limiti di generazioni - potrebbero avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, sempre che nessuno nella linea di discendenza abbia rinunciato alla cittadinanza e l'avo italiano non si sia naturalizzato cittadino di un altro Stato prima della nascita del proprio discendente.
Il procedimento per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana può essere iniziato presso il Consolato o Ambasciata italiana del Paese estero di residenza del richiedente o in Italia - sul presupposto che il richiedente si trasferisca non temporaneamente nel Paese e che quindi divenga formalmente residente - presso un Comune italiano.
Nel caso di ritardi o di attese elevate presso le rappresentanze consolari italiane all'estero, è possibile a determinate condizioni iniziare un procedimento giudiziale dinanzi ai Tribunali italiani per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Prima di avviare il processo per il riconoscimento della cittadinanza italiana è fondamentale verificare la linea di discendenza e la documentazione di supporto - in primis certificati di nascita, matrimonio e morte - così come la rispondenza di nomi e date tra i vari documenti poiché eventuali discrepanze potrebbero comportare ritardi e/o ostacoli all'esito positivo del processo.
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Nel vigore della legge n. 555 del 1912, permetteva solo agli uomini - e non quindi alle donne - di comunicare la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
Con l'entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948 la condizione di uomini e donne è stata equiparata ma non avendo efficacia retroattiva, i figli nati da donne italiane prima del 1948 non erano comunque automaticamente italiani - ciò è valso almeno fino al 2009 quando la Corte di Cassazione italiana ha stabilito - con la sentenza n. 4466/2009 - l'incostituzionalità della discriminazione tra uomini e donne e stabilendo quindi che anche i figli nati da donna italiana prima del 1° gennaio 1948 e i loro discendenti abbiano diritto ad essere riconosciuti come cittadini italiani.
Tale principio non è però stato trasposto nei procedimenti amministrativi poiché i Consolati e le Ambasciate italiane continuano ad applicare la legge in vigore all'epoca e pertanto rigettano casi di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via materna ante 1948 - ma non tutto è perduto, anzi: gli aventi diritto possono avviare un procedimento giudiziale dinanzi al Tribunale del luogo di nascita dell'antenata italiana e ciò senza necessità di trasferirsi in Italia durante il processo.
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