In Italia è possibile distaccare lavoratori extracomunitari per prestazioni specifiche legate a contratti di appalto internazionali, attraverso un particolare tipo di permesso di lavoro previsto dall’art. 27, comma 1, lettera i) del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Questo permesso si configura come una procedura fuori quota, quindi non soggetta alle limitazioni annuali del Decreto Flussi.
Chi può richiederlo
La richiesta può essere presentata da imprese italiane che abbiano stipulato un contratto di appalto con una ditta estera, la quale intende impiegare i propri dipendenti in Italia per l’esecuzione del servizio. I lavoratori coinvolti devono essere già dipendenti dell’azienda estera prima della richiesta e avere un contratto subordinato almeno pari alla durata del distacco in Italia. È previsto anche il caso del subappalto, purché autorizzato formalmente dal committente principale.
Procedura per la richiesta
Tra i documenti richiesti vi sono:
Ogni documento rilasciato all’estero deve essere legalizzato/apostillato e tradotto in italiano con traduzione certificata dal Consolato italiano all’estero o asseverata in Italia.
Dopo l’approvazione
Una volta ottenuto il nulla osta, il documento viene inviato alla rappresentanza consolare italiana nel paese d’origine del lavoratore, che potrà quindi richiedere il visto per l’ingresso in Italia.
Durata e condizioni del permesso
Il permesso è valido per tutta la durata del contratto di appalto, fino a un massimo di due anni, con la possibilità di proroga fino a quattro anni, purchè in ogni caso il contratto di appalto abbia una tale durata. Durante il periodo di distacco, il lavoratore deve ricevere lo stesso trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale italiano applicato dal committente, fermo restando che lo stesso rimarrà dipendente della società distaccante per tutto il periodo di distacco e continuerà a percepire dalla stessa la propria retribuzione.
Obblighi all’arrivo in Italia
Entro otto giorni dall’ingresso, il lavoratore deve recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e avviare la pratica per il permesso di soggiorno. Dopo l'appuntamento per le impronte digitali, il documento di soggiorno viene rilasciato in circa un mese.
Questo permesso non è convertibile in un permesso per lavoro subordinato. Il lavoratore può solo svolgere l’attività autorizzata, e al termine del distacco è tenuto a rientrare nel Paese di provenienza.
Comunicazione preventiva di distacco
L’impresa straniera che distacca lavoratori in Italia ai sensi dell’art. 27 lett. i) del D.Lgs. 286/98 è tenuta a rispettare le previsioni del D.Lgs. 136/2016 in tema di comunicazione preventiva di distacco e, pertanto, dovrà procedere all’invio di tale comunicazione a mezzo del portale dedicato del Ministero del Lavoro entro le 00.00 del giorno antecedente all’inizio del distacco e dello svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori distaccati.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire una guida generale sull’argomento. È necessario chiedere una consulenza specialistica in relazione alla propria situazione specifica.