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Visti e permessi

Visti e permessi di soggiorno per distacco

Per il distacco in Italia di lavoratori extra-UE ci sono varie opzioni per imprese e lavoratori

Distacco di lavoratori
Quali opzioni in caso di distacco internazionale?

I lavoratori extra-UE possono essere distaccati temporaneamente in Italia per lavorare sia per società appartenenti allo stesso gruppo della società straniera per cui lavorano sia presso società italiane con le quali sono in essere dei contratti di appalto internazionale di opere o servizi. Tutte le tipologie di visti e permessi per distacco internazionale sono fuori dal sistema del c.d. "decreto flussi" pertanto possono essere richiesti in qualsiasi momento e senza limitazioni numeriche. Durante il periodo di distacco i lavoratori rimangono alle dipendenze del datore di lavoro straniero anche se tanto lo stesso come i singoli lavoratori saranno soggetti alle obbligazioni fiscali e contributive previste dalla legge italiana.

Visto e permesso di soggiorno ICT
Distacco intra-company

Nel caso di distacchi internazionali tra società del medesimo gruppo i lavoratori possono richiedere un visto e permesso di soggiorno intra-company (ICT) ex art. 27 lett. a) D. Lgs. 286/98 che potrà essere rilasciato, solo se il lavoratore è già impiegato da almeno 6 mesi per la società distaccante e il legame societario viene dimostrato attraverso documentazione pubblica, per una durata iniziale di 2 anni e sarà rinnovabile fino ad un totale di 5 anni. Questa tipologia di permesso per distacco ICT è l'unico che permette, al termine del primo periodo di distacco o al termine dei 5 anni, l'assunzione diretta del lavoratore da parte della società italiana.

Visto e permesso di soggiorno EU ICT
Distacco intra-company

Nel caso di distacchi internazionali tra società del medesimo gruppo i lavoratori possono richiedere un visto e permesso di soggiorno intra-company (EU ICT) ex art. 27 quinquies D. Lgs. 286/98 che potrà essere rilasciato, solo se il lavoratore è già impiegato da almeno 3 mesi per la società distaccante e il legame societario viene dimostrato attraverso documentazione pubblica, per una durata massima di 3 anni. Il permesso per distacco EU ICT non permette l'assunzione diretta del lavoratore da parte della società italiana e il lavoratore potrà richiedere un nuovo permesso EU ICT solo dopo che sarà trascorso un periodo di "cool off" di almeno 3 mesi dal termine del primo distacco. Il permesso per distacco EU ICT consente la mobilità intra-UE, cioè i lavoratori potranno spostarsi in altri Paesi UE per lavorare per altre società del medesimo gruppo per periodi di massimo 90 giorni ogni 180 giorni senza necessità di richiedere un'autorizzazione al lavoro/permesso nell'altro Paese UE, mentre se la durata del soggiorno e lavoro fosse superiore ai 90 giorni hanno la possibilità di accedere ad una procedura agevolata per richiedere un permesso di soggiorno e lavoro EU ICT nell'altra Stato membro UE.

Visto e permesso di soggiorno per appalto internazionale
Distacco per appalto

Nel caso di distacchi internazionali in caso di appalti di opere o servizi i lavoratori possono richiedere un visto e permesso di soggiorno ex art. 27 lett. i) D. Lgs. 286/98 che potrà essere rilasciato per una durata iniziale di 2 anni, rinnovabile per altri 2 anni purché sia in essere il contratto di appalto internazionale tra la società distaccante e la distaccataria. Il permesso per distacco per appalto non permette l'assunzione diretta del lavoratore da parte della società italiana. Nel caso in cui il lavoratore extra-UE sia impiegato da una società avente sede in uno Stato membro UE e lì abbia ottenuto un permesso di soggiorno e lavoro e la residenza, nel caso di esistenza di un contratto di appalto di servizi o opere il lavoratore potrà essere distaccato senza necessità di richiedere un visto per lavoro accedendo alla procedura prevista dall'art. 27 comma 1 bis D. Lgs. 286/98 c.d. "Van der Elst" in base alla quale il distacco dovrà semplicemente essere comunicato allo Sportello Unico dell'Immigrazione competente senza necessità di previo ottenimento di nulla osta al lavoro e visto.
In tutti i casi di distacco internazionale per appalto la società distaccante dovrà inoltre procedere all'invio della comunicazione preventiva di distacco ("Posted worker declaration") al Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. 136/2016.

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