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Visto e permesso di soggiorno per lavoratori extra-UE impiegati da società holding o collegata in territorio extra UE: Art. 27, comma 1, lett. i bis TUI

Nuova opportunità di visto per lavoratori extra UE: accesso semplificato in Italia senza limiti quantitativi

Questa tipologia di visto punta dunque sul pregresso rapporto professionale tra lavoratore e gruppo societario, superando la tradizionale esigenza di una qualifica elevata richiesta per altri visti fuori quota.

Grazie alle novità normative introdotte nel corso dell’ultimo anno, le imprese italiane dispongono ora di una nuova opportunità per inserire personale straniero nel proprio organico: il visto e permesso di soggiorno previsto all’art. 27, comma 1, lett. i bis del Testo Unico sull’Immigrazione. Attivo da maggio 2024, questo strumento consente l’assunzione di lavoratori extra UE senza contingentamento numerico e senza l’obbligo di alta qualificazione, aprendo scenari molto più ampi rispetto ai tradizionali visti extra quota.

Principali condizioni di accesso

  • Collegamento societario internazionale: la società italiana che intende presentare la richiesta di nulla osta al lavoro deve possedere una sede principale o secondaria (branch) in territorio extraeuropeo, oppure controllare (o essere controllata da) una società holding, o ancora detenere almeno il 20% del capitale di una società estera
  • Esperienza lavorativa pregressa: è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno 12 mesi di esperienza, nei quattro anni precedenti alla richiesta, presso la sede o l’impresa estera collegata alla società italiana

Questa tipologia di visto punta dunque sul pregresso rapporto professionale tra lavoratore e gruppo societario, superando la tradizionale esigenza di una qualifica elevata richiesta per altri visti fuori quota.

Forme contrattuali previste

Non è richiesto che il lavoratore sia ancora dipendente della società o sede estera al momento della richiesta di ingresso in Italia, è sufficiente che lo sia stato per almeno 1 anno nei 4 anni antecedenti la presentazione dell’istanza di rilascio di nulla osta al lavoro.

Se il lavoratore è impiegato o non impiegato presso la società/sede estera al momento della domanda di nulla osta comporta una differenza nel tipo di rapporto di lavoro che la società in Italia avrà la possibilità di instaurare una volta che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale.

In particolare si possono profilare due ipotesi:

  • Distacco internazionale: se il lavoratore è ancora in forza presso la sede estera al momento della domanda, potrà essere inviato temporaneamente in Italia tramite distacco, mantenendo il contratto con il datore originario. Il distacco potrà durare fino a tre anni, senza interruzione del rapporto lavorativo estero.
  • Nuova assunzione in Italia: qualora il lavoratore non sia più dipendente della società estera al momento della domanda, l’impresa italiana dovrà procedere alla sua assunzione diretta con contratto locale.

Iter procedurale

  1. Domanda di nulla osta: l’azienda italiana presenta una richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, che esamina la domanda
  2. Richiesta del visto: una volta ottenuto il nulla osta, il lavoratore deve recarsi presso il Consolato italiano del proprio Paese per presentare domanda di visto Nazionale per lavoro
  3. Ingresso e firma del contratto di soggiorno: entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno firmare il contratto di soggiorno presso lo Spotello Unico dell’Immigrazione. Dopo tale firma, si avvia la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, che prevede la raccolta delle impronte digitali e l’emissione del titolo.

Il primo permesso avrà validità annuale e potrà essere rinnovato secondo la normativa vigente.

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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire una guida generale sull’argomento. È necessario chiedere una consulenza specialistica in relazione alla propria situazione specifica.