Grazie alle novità normative introdotte nel corso dell’ultimo anno, le imprese italiane dispongono ora di una nuova opportunità per inserire personale straniero nel proprio organico: il visto e permesso di soggiorno previsto all’art. 27, comma 1, lett. i bis del Testo Unico sull’Immigrazione. Attivo da maggio 2024, questo strumento consente l’assunzione di lavoratori extra UE senza contingentamento numerico e senza l’obbligo di alta qualificazione, aprendo scenari molto più ampi rispetto ai tradizionali visti extra quota.
Principali condizioni di accesso
Questa tipologia di visto punta dunque sul pregresso rapporto professionale tra lavoratore e gruppo societario, superando la tradizionale esigenza di una qualifica elevata richiesta per altri visti fuori quota.
Forme contrattuali previste
Non è richiesto che il lavoratore sia ancora dipendente della società o sede estera al momento della richiesta di ingresso in Italia, è sufficiente che lo sia stato per almeno 1 anno nei 4 anni antecedenti la presentazione dell’istanza di rilascio di nulla osta al lavoro.
Se il lavoratore è impiegato o non impiegato presso la società/sede estera al momento della domanda di nulla osta comporta una differenza nel tipo di rapporto di lavoro che la società in Italia avrà la possibilità di instaurare una volta che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale.
In particolare si possono profilare due ipotesi:
Iter procedurale
Il primo permesso avrà validità annuale e potrà essere rinnovato secondo la normativa vigente.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire una guida generale sull’argomento. È necessario chiedere una consulenza specialistica in relazione alla propria situazione specifica.