Le istituzioni scolastiche straniere disciplinate dal D.P.R. 389/94 e le filiali di Università o di istituti superiori stranieri a livello universitario di cui all'art. 2 della Legge n. 4/99, operanti in Italia da almeno 5 anni che intendano avvalersi dell’attività di docenti stranieri hanno la possibilità di richiedere un nulla osta al lavoro per l’impiego degli stessi.
Il lavoratore straniero extra-UE può essere impiegato:
- in regime di distacco per la durata di due anni, prorogabili sino al periodo massimo di quattro anni;
- a tempo determinato o a tempo indeterminato nel caso di assunzione diretta.
Le istituzioni scolastiche in Italia che possono fare da sponsor di questa tipologia di visto e permesso di soggiorno per docenti stranieri devono essere accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante l’ottenimento di un decreto che attesti il possesso dei requisiti da parte della scuola/università ai sensi della L. 103/2002.
I docenti stranieri devono attestare il possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’attività di docente (quindi essere in possesso di un titolo di studio che abiliti allo svolgimento della professione di insegnante) tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana all’estero.
Il permesso di soggiorno per docenti di università o scuole straniere presenti in Italia è una tipologia di visto e permesso specificamente prevista dalla Legge 103/2002 e sostanzialmente diversa da quella contemplata dall’art. 27 lett. C) del Decreto Legislativo 286/98 che, invece, si applica a professori universitari destinati a svolgere incarichi accademici presso istituti accademici italiani.
Entrambe le tipologie di visto e permesso di soggiorno non sono soggette al limite numerico del decreto flussi e possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno.
I docenti extra-UE che intendono lavorare in Italia non devono quindi necessariamente ricevere delle proposte di lavoro da parte di Università italiane o istituzioni scolastiche italiane ma possono anche avere la possibilità di essere distaccati o assunti da istituti scolastici stranieri che sono presenti ed operativi in Italia in conformità alla normativa italiana applicabile.
Il procedimento per la richiesta di nulla osta, visto e permesso di soggiorno è in linea con quella prevista per altre tipologie di visti e permessi di soggiorno fuori quota e prevede una prima fase di richiesta del nulla osta da parte dell’Università straniera o filiazione della stessa in Italia allo Sportello Unico dell’Immigrazione competente. Una volta ottenuto il nulla osta, il lavoratore potrà richiedere il visto per lavoro presso il Consolato italiano competente e fare ingresso in Italia per completare la procedura di richiesta del permesso di soggiorno con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il fotosegnalamento presso la Questura territorialmente competente.
Professori e Università straniere in Italia hanno quindi a disposizione un percorso agevolato per ottenere autorizzazioni al lavoro, visti e permessi di soggiorno per lavorare temporaneamente, in regime di distacco, o a tempo prolungato o indeterminato, mediante assunzione diretta, in Italia.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire una guida generale sull'argomento. È necessario richiedere una consulenza specifica per il proprio caso concreto.