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Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile: il ruolo centrale del certificato penale

Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile: la necessità dei certificati penali nella procedura di richiesta

Uno dei requisiti più importanti da soddisfare è la presentazione dei certificati penali che servono a garantire che il richiedente non abbia condanne penali o procedimenti pendenti che possano ostacolare l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile è una possibilità riservata a coloro che hanno contratto matrimonio o un’unione civile, in caso di coppie dello stesso sesso, con un cittadino o una cittadina italiana. Questa procedura è regolata dalla Legge 91/1992, nello specifico l’art. 5, e richiede una serie di documenti fondamentali che attestano la situazione personale e familiare del richiedente.

Quali documenti sono necessari per richiedere la cittadinanza per matrimonio?

Uno degli aspetti centrali del processo è la documentazione richiestae tra i documenti essenziali figurano:

Certificato di nascita del richiedente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’orgine del richiedente

Atto di matrimonio regolarmente trascritto in Italia presso il Comune competente

Certificati penali:

  • del Paese d’origine del richiedente
  • di tutti i Paesi in cui il richiedente ha risieduto a partire dai 14 anni di età o di cui abbia la cittadinanza

Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B1 in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)

Importanza dei certificati penali

Uno dei requisiti più importanti da soddisfare è la presentazione dei certificati penali che servono a garantire che il richiedente non abbia condanne penali o procedimenti pendenti che possano ostacolare l’ottenimento della cittadinanza italiana. I certificati penali ottenuti al di fuori dell’Italia devono essere necessariamente:

  • Legalizzati: con apostille o legalizzazione da parte del Consolato italiano, a seconda dei casi
  • Tradotti in italiano: con traduzione certificata dal Consolato italiano se eseguita all’estero, oppure certificata dall’autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto con legalizzazione da parte della Prefettura competente o, ancora, asseverata dinanzi ad un Tribunale italiano se fatta in Italia
  • Rilasciati da non oltre 6 mesi: trascorso questo termine i certificati non vengono ritenuti più validi per la presentazione

Quanto alla posizione penale in Italia, non sarà invece necessario produrre alcun certificato ma è pur sempre richiesto nell’apposito modulo di presentazione dell’istanza di autocertificare se vi sono o meno condanne a proprio carico.

Casi particolari

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Per tutti gli Stati Federali, il certificato penale deve essere rilasciato dalla Polizia Federale. Un esempio particolare è   quello degli Stati Uniti, per i quali sono richiesti sia il “Police clearance” o il “Certificate of Criminal records” o il “Certificate of good conduct” rilasciati dall’Autorità centrale di ogni Stato (non Contea) e legalizzati per mezzo di “apostille”, sia l’ “F.B.I. clearance” con impronte digitali, entrambi muniti di traduzione certificata in Italiano e legalizzazione per mezzo di apostille.

Precedenti penali ostativi alla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile

L’obbligo di presentare certificati penali sia del Paese d’origine che dei Paesi in cui si è risieduto o di cui si è cittadini è teso ad assicurare una valutazione completa della storia giudiziaria del richiedente, aumentando la trasparenza e la sicurezza del procedimento.

E’ importante sottolineare che ai sensi dell’art. 6 della Legge 91/1992, è precluso l’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio/unione civile a coloro che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I°, Cap. I, II e III del codice penale – delitti contro la personalità dello Stato – o la condanna per un delitto non colposo punito con una pena edittale non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione o un reato non politico punito con una pena detentiva superiore ad 1 anno con sentenza riconosciuta in Italia (per maggiori info vi invitiamo a leggere il nostro articolo con focus su questi temi disponibile qui).

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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.