Con la sentenza n. 3821 del 15 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha fornito un'importante interpretazione in materia di cittadinanza italiana per residenza, affrontando il tema del requisito reddituale previsto dall'articolo 9 della Legge n. 91 del 1992.
La decisione interviene su una questione particolarmente delicata: il rapporto tra il possesso di un reddito ritenuto sufficiente e la necessità di garantire una valutazione equa nei confronti dei richiedenti che si trovano in condizioni di disabilità.
Il caso esaminato
La controversia riguardava il diniego opposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di una persona con una disabilità certificata compresa tra il 77% e il 99%. L'amministrazione aveva ritenuto che il reddito dichiarato non fosse adeguato a dimostrare una sufficiente autonomia economica, posizione successivamente condivisa dal TAR Lazio.
Il Consiglio di Stato ha però ribaltato tale conclusione, evidenziando che la verifica del requisito reddituale non può limitarsi a un semplice confronto con una soglia prestabilita.
Il reddito resta un requisito, ma non può essere valutato in modo automatico
La sentenza conferma che il reddito continua a rappresentare uno degli elementi da considerare nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza per residenza. Tuttavia, i giudici amministrativi precisano che questo requisito deve essere interpretato e applicato attraverso una valutazione concreta delle circostanze del singolo richiedente.
Ciò significa che l'amministrazione è chiamata a esaminare l'intera situazione personale ed economica dell'interessato, evitando decisioni fondate esclusivamente sul mancato raggiungimento di un determinato livello reddituale.
La tutela delle persone con disabilità
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda la protezione dei diritti delle persone con disabilità. Secondo il Consiglio di Stato, un diniego motivato unicamente dall'insufficienza del reddito, senza considerare l'incidenza della condizione di disabilità sulla capacità lavorativa e sulle concrete modalità di sostentamento dell'interessato, risulta incompatibile con i principi di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione.
L'orientamento si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 258 del 2017 ha affermato che la disabilità non può costituire un ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali, principio rafforzato anche dalle tutele previste dall'ordinamento europeo.
Un precedente destinato a incidere sulle future decisioni
La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per le future procedure di concessione della cittadinanza italiana per residenza. Pur senza eliminare il requisito reddituale previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Stato invita l'amministrazione ad adottare un approccio più equilibrato e proporzionato, fondato sull'effettiva situazione economica del richiedente e sulla sua reale capacità di mantenersi.
Questo orientamento contribuisce a rafforzare il principio secondo cui le decisioni amministrative devono essere il risultato di un'analisi completa del caso concreto, evitando automatismi che potrebbero tradursi in trattamenti discriminatori sopratutto nei confronti delle persone più vulnerabili.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana.
Articolo modificato in data 21/07/2026