Family cohesion 2 years residency(1920 x 640 px)

Coesione familiare e requisito dei 2 anni di residenza in Italia: il Tribunale di Venezia si pronuncia

Ricongiungimento e coesione familiare: due procedure distinte

Ricongiungimento e coesione familiare perseguono entrambi la tutela dell’unità familiare, ma hanno presupposti diversi: secondo il Tribunale di Venezia, il requisito biennale non può essere esteso per via interpretativa

Il Tribunale di Venezia ha preso posizione sul requisito dei due anni di soggiorno legale previsto per le procedure di ricongiungimento familiare, affermando che lo stesso non può essere esteso automaticamente alle richieste di coesione familiare.

Con sentenza del 3 settembre 2026, il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso di una cittadina colombiana contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari disposto dalla Questura di Padova.

La donna, sposata con un connazionale regolarmente soggiornante in Italia per motivi di studio, aveva richiesto un titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 286/1998, il Testo unico sull’immigrazione, attraverso il c.d. procedimiento di “coesione familiare”. La Questura aveva respinto la domanda perché il marito non aveva ancora maturato i due anni di soggiorno legale e continuativo richiesti dall’articolo 28, comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge n. 145/2024 e convertito nella legge n. 187/2024.

Ricongiungimento e coesione familiare: la differenza giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la distinzione tra due procedure che, pur perseguendo entrambe la tutela dell’unità familiare, presentano presupposti differenti.

Il ricongiungimento familiare riguarda, in linea generale, l’ingresso in Italia di familiari che si trovano all’estero e prevede, per determinate categorie di congiunti (in base al permesso di soggiorno detenuto dal familiare che già risiede in Italia), il requisito dei due anni di soggiorno legale e continuativo. La coesione familiare, invece, consente, in presenza delle condizioni previste dalla legge, di ottenere un permesso per motivi familiari quando il familiare interessato si trova già regolarmente in Italia ad altro titolo (p.e. per ragioni di turismo o in forza di altro visto e permesso di soggiorno).

Accogliendo le argomentazioni della difesa, il Tribunale ha osservato che l’articolo 30, comma 1, lettera c), non richiama espressamente il requisito biennale. Di conseguenza, tale condizione, a detta del tribunale, non può essere estesa per via interpretativa a una procedura distinta da quella per cui è stata introdotta.

La tutela della vita familiare e personale

Nella valutazione del caso hanno avuto rilievo anche le circostanze personali della ricorrente. La donna conviveva stabilmente con il marito, aveva avviato un percorso di inserimento sociale e lavorativo, era in cura presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova ed era in stato di gravidanza.

Un eventuale allontanamento dall’Italia avrebbe potuto compromettere la continuità della vita familiare e del percorso sanitario intrapreso. Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ordinando alla Questura di provvedere.

Le implicazioni della decisione

La sentenza offre uno spuntoimportante per chi intende richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare: il mancato raggiungimento dei due anni di soggiorno da parte del familiare di riferimento già presente in Italia, secondo la posizione presa dal giudice, non costituirebbe, di per sé, un motivo sufficiente per respingere la domanda sulla base della disciplina prevista per il ricongiungimento.

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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.

Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana.

Articolo modificato in data 23/10/2026