Il visto e permesso di soggiorno “EU ICT” è stato introdotto a livello comunitario ed implementato negli Stati UE, tra cui l’Italia tramite l’introduzione dell’art. 27 quinquies D.Lgs. 286/98, per facilitare il trasferimento temporaneo di lavoratori stranieri all’interno di aziende multinazionali operanti nell’Unione Europea. Uno degli aspetti più interessanti di questo regime, infatti, riguarda la possibilità di beneficiare della mobilità intra-UE, cioè la facoltà di svolgere attività lavorativa anche in altri Stati membri oltre a quello che ha rilasciato il permesso originario.
La normativa distingue due differenti forme di mobilità: quella di breve durata e quella di lunga durata. Entrambe permettono alle imprese di spostare personale qualificato tra sedi europee appartenenti allo stesso gruppo societario, ma seguono regole differenti in base alla durata del trasferimento.
Mobilità intra-UE di breve durata
La mobilità di breve periodo si applica quando il lavoratore titolare di un permesso EU ICT rilasciato da uno Stato membro deve operare in un secondo Paese dell’Unione per un periodo non superiore a 90 giorni nell’arco di 180 giorni.
In questa situazione, il lavoratore può entrare e svolgere la propria attività nel secondo Stato membro senza richiedere un nuovo visto ICT. Il titolo di soggiorno già ottenuto nel primo Paese UE costituisce infatti la base giuridica che consente il trasferimento temporaneo.
Tuttavia, la possibilità di lavorare nel secondo Stato non elimina completamente gli adempimenti amministrativi. Le autorità locali possono richiedere comunicazioni preventive o notifiche relative alla presenza del dipendente trasferito. Lo scopo di tali formalità è verificare che il soggiorno rientri effettivamente nei limiti temporali previsti dalla normativa europea.
Questo tipo di mobilità viene spesso utilizzato per:
missioni aziendali temporanee;
supporto tecnico specializzato;
partecipazione a progetti internazionali;
attività di coordinamento tra filiali europee;
formazione interna e supervisione operativa.
Grazie a questa procedura semplificata, le imprese possono reagire rapidamente alle esigenze organizzative distribuite in diversi Paesi dell’UE.
Mobilità intra-UE di lunga durata
Quando il trasferimento verso un secondo Stato membro supera i 90 giorni, si applica invece il regime di mobilità di lunga durata.
In questo caso, il lavoratore non può limitarsi a utilizzare il permesso EU ICT rilasciato dal primo Stato membro, ma deve ottenere un’autorizzazione specifica nel Paese in cui svolgerà l’attività lavorativa per il periodo prolungato.
La procedura richiede generalmente l’intervento della società ospitante, che deve presentare la documentazione relativa al trasferimento del dipendente. Le autorità competenti verificano diversi elementi, tra cui:
il rapporto tra le società coinvolte;
la qualifica professionale del lavoratore;
la durata del trasferimento;
le condizioni contrattuali applicate;
la coerenza dell’incarico con le finalità del regime ICT.
Una volta approvata la richiesta, il lavoratore può soggiornare e lavorare legalmente nel secondo Stato membro per tutta la durata autorizzata del trasferimento intra-societario.
Nel caso specifico dell’Italia, le aziende italiane che intendono accogliere lavoratori extra-UE titolari di permessi di soggiorno EU ICT rilasciati in un altro Stato membro, devono procedere alla richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico dell’Immigrazione territorialmente competente, fermo restando che il lavoratore, in pendenza del rilascio del nulla osta, potrà già fare ingresso in Italia senza necessità di visto e svolgere attività lavorativa in Italia, purchè il permesso rilasciato nell’altro Stato UE sia ancora in corso di validità.
Il vantaggio della mobilità europea nel sistema EU ICT
Il principale beneficio del meccanismo EU ICT consiste nella creazione di un quadro uniforme che facilita la circolazione dei lavoratori altamente qualificati all’interno dell’Unione Europea.
Le multinazionali possono così distribuire competenze e personale tra diverse sedi europee con procedure più snelle rispetto ai tradizionali percorsi di immigrazione lavorativa. Allo stesso tempo, i lavoratori extra-UE inseriti in gruppi internazionali ottengono una maggiore continuità professionale e una mobilità più semplice all’interno del mercato europeo.
La distinzione tra mobilità breve e lunga permette inoltre di adattare gli obblighi amministrativi alla reale durata del trasferimento, garantendo un equilibrio tra esigenze aziendali e controlli migratori.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo modificato in data 15/05/2026