La questione del cosiddetto “minor issue” rappresentava da tempo uno degli ostacoli più discussi nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. L’interpretazione adottata negli ultimi anni da parte del Ministero dell’Interno e di conseguenza dai Consolati e Comuni italiani, aveva infatti messo in dubbio numerose linee di discendenza nelle quali un genitore italiano si era naturalizzato in un altro Paese quando il figlio era ancora minorenne.
La situazione è cambiata con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 26 luglio 2026, Sentenza n. 24045/2026. La decisione ha chiarito che la naturalizzazione del genitore, avvenuta mentre il figlio era minorenne nato all’estero, non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana del figlio né interrompe necessariamente la trasmissione della cittadinanza lungo la linea familiare.
Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante per molti discendenti di italiani, soprattutto per coloro che negli ultimi anni si erano visti negare il riconoscimento proprio a causa della precedente interpretazione della normativa.
Che cosa si intendeva per “minor issue”?
Il cosiddetto “minor issue” nasce dall’interpretazione di alcune disposizioni della legislazione italiana sulla cittadinanza e riguarda una situazione abbastanza specifica.
In termini generali, si tratta dei casi in cui un cittadino italiano emigrato all’estero si naturalizzava nel Paese di destinazione mentre il proprio figlio, nato fuori dall’Italia in un paese che applicava la regola dello ius soli (come per esempio Stati Uniti), era ancora minorenne.
Per lungo tempo, l’interpretazione prevalente aveva considerato il figlio italiano dalla nascita e aveva ritenuto che la successiva naturalizzazione del genitore non fosse sufficiente, da sola, a interrompere la cittadinanza del minore.
Questa impostazione aveva consentito per decenni il riconoscimento della cittadinanza italiana a numerosi discendenti.
A partire dal 2023, però, alcune decisioni della Corte di Cassazione avevano introdotto un orientamento più restrittivo. Secondo questa lettura, la naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio poteva incidere sulla continuità della cittadinanza italiana, con conseguenze dirette sulle generazioni successive.
Il cambiamento interpretativo aveva prodotto una situazione di notevole incertezza. Il 3 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno aveva quindi emanato la Circolare n. 43347, invitando consolati e comuni ad applicare l’interpretazione restrittiva nell’esame delle richieste di cittadinanza per discendenza.
Per molti richiedenti, quindi, una linea genealogica che fino a poco tempo prima appariva valida era diventata improvvisamente problematica.
La decisione delle Sezioni Unite cambia nuovamente il quadro
La pronuncia del 26 luglio 2026 assume particolare importanza proprio perché arriva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il contrasto interpretativo che si era sviluppato negli anni precedenti.
Il principio affermato dalla Corte restituisce centralità all’idea che la cittadinanza italiana acquisita alla nascita non venga meno automaticamente per il solo fatto che il genitore italiano si sia successivamente naturalizzato in un altro Stato quando il figlio era minorenne.
In altre parole, la naturalizzazione del genitore non può essere considerata, da sola, sufficiente a spezzare la continuità della cittadinanza del figlio.
La conseguenza pratica è significativa: numerose linee di discendenza che erano state considerate problematiche sulla base della precedente interpretazione possono tornare a essere valutate secondo il quadro giuridico precedente.
Questo non significa, tuttavia, che ogni domanda venga automaticamente accolta. Restano da verificare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa italiana e la documentazione relativa alla specifica linea familiare.
La sentenza produce effetti anche nei procedimenti amministrativi?
È importante distinguere tra l'interpretazione della legge fornita dalla Corte e le istruzioni amministrative.
La Sentenza n. 24045/2026 non costituisce una nuova legge e non ha cancellato automaticamente la Circolare n. 43347 del Ministero dell’Interno. La sua importanza deriva dal fatto che stabilisce un autorevole orientamento interpretativo che i tribunali italiani dovranno considerare nei procedimenti sottoposti alla loro attenzione.
Per consolati e comuni è invece Stato essere necessario un ulteriore passaggio amministrativo per il pieno accoglimento e recepimento della nuova interpretazione nelle procedure ordinarie, che è Stato attuato mediante la circolare dello scorso 26 agosto 2026 del Ministero dell’Interno rivolta a Comuni e Consolati italiani all’estero.
Cosa cambia per chi ha ricevuto un rifiuto dal consolato?
La situazione è diversa per chi ha già ricevuto un diniego fondato esclusivamente sulla precedente interpretazione del “minor issue”.
La nuova pronuncia della Corte di Cassazione e le nuove istruzioni ministeriali possono rappresentare un elemento giuridico molto importante per contestare quel rifiuto davanti al giudice italiano competente o per riottenere un riesame da parte del Consolato o Comune competente.
Il punto fondamentale sarà verificare le ragioni esatte del diniego. Se l’unico ostacolo individuato dall’autorità era la presunta interruzione della cittadinanza derivante dalla naturalizzazione del genitore durante la minore età, la nuova interpretazione delle Sezioni Unite potrebbe modificare in maniera sostanziale la valutazione del caso.
Naturalmente, ogni situazione deve essere esaminata individualmente, soprattutto per verificare date, naturalizzazioni, eventi relativi allo stato civile e gli eventuali altri elementi che possono incidere sulla trasmissione della cittadinanza.
Un nuovo scenario per chi vuole ottenere la cittadinanza italiana per discendenza
La decisione delle Sezioni Unite rappresenta quindi un importante punto di svolta, ma non deve essere interpretata come una soluzione automatica per tutti i casi.
La cittadinanza italiana per discendenza continua a dipendere dalla ricostruzione della specifica linea genealogica e dalla verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
La novità più importante riguarda però la possibilità di non considerare più automaticamente interrotta una linea di cittadinanza per il solo fatto che il genitore italiano si fosse naturalizzato all’estero durante la minore età del figlio.
Per alcuni discendenti, questo può significare la riapertura di una possibilità che sembrava ormai esclusa. Per altri, potrebbe comportare la necessità di rivalutare una domanda respinta, una causa persa o una procedura che era stata abbandonata.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo modificato in data 06/10/2026