Una nuova ordinanza del Tribunale di Avellino continua a riportare al centro del dibattito gli effetti della riforma del 2025 sulla cittadinanza italiana per discendenza. Il provvedimento, adottato il 15 settembre 2026, solleva nuvoamente una questione di legittimità costituzionale particolarmente rilevante: può una legge successiva stabilire che una persona, nata all’estero prima della riforma, debba essere considerata come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana?
La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento riguardante una minore nata all’estero. La giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa all’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal Decreto-Legge n. 36/2025 e convertito nella legge n. 74/2025, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Il caso esaminato dal Tribunale di Avellino
La controversia nasce dal rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solofra di trascrivere l’atto di nascita di una bambina nata all’estero.
I genitori hanno impugnato il diniego chiedendo la trascrizione dell’atto. Nel frattempo, uno dei genitori aveva ottenuto, con sentenza definitiva del Tribunale di Napoli, il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, prima della riforma la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione considerava la cittadinanza iure sanguinis come uno status acquisito originariamente per nascita. Il successivo procedimento di riconoscimento aveva quindi natura dichiarativa e non costitutiva: la sentenza non creava la cittadinanza, ma accertava uno status già esistente.
Il problema della retroattività
È proprio su questo punto che si concentra la questione costituzionale.
L’articolo 3-bis, nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina, può essere applicato anche a persone nate all’estero prima dell’entrata in vigore della riforma, stabilendo che siano considerate come se non avessero mai acquisito la cittadinanza italiana. Nel caso esaminato, secondo la giudice, non ricorrono le condizioni che consentirebbero di sottrarre la situazione alla nuova disciplina.
L’ordinanza evidenzia tuttavia una possibile conseguenza sostanziale: se, secondo il precedente quadro normativo e giurisprudenziale, la cittadinanza era già stata acquisita alla nascita, considerare successivamente il soggetto come se non l’avesse mai posseduta significa incidere retroattivamente su uno status già esistente.
La giudice osserva quindi che l’effetto della nuova disposizione potrebbe essere assimilabile, nella sostanza, a una revoca ex tunc o a una perdita retroattiva dello status civitatis.
Il collegamento con il procedimento europeo
L’ordinanza di Avellino si inserisce in un contesto giudiziario più ampio. Una diversa questione relativa all’articolo 3-bis è già stata sottoposta dalla Corte costituzionale alla Corte di giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza n. 147/2026. Il procedimento è registrato a Lussemburgo con il numero C-816/26, Picuso, e riguarda la compatibilità della nuova disciplina con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE.
La questione sollevata dal Tribunale di Avellino segue però un percorso distinto: il dubbio riguarda specificamente la compatibilità dell’articolo 3-bis con gli articoli 2, 3 e 22 della Costituzione italiana.
Cosa cambia per la cittadinanza per discendenza?
L’ordinanza non dichiara l’illegittimità della riforma. La sua importanza consiste nell’aver rimesso alla Corte costituzionale la valutazione di una questione precisa: se sia costituzionalmente legittimo applicare la nuova disciplina a persone nate all’estero prima della sua entrata in vigore, qualificandole retroattivamente come soggetti che non hanno mai acquisito la cittadinanza italiana.
Per chi segue una procedura di cittadinanza italiana per discendenza, si tratta quindi di un ulteriore passaggio nel complesso contenzioso seguito alla riforma del 2025.
Anche il possesso del passaporto italiano, in questo contesto, va considerato come conseguenza del possesso della cittadinanza e non come elemento che determina autonomamente l’acquisizione dello status.
Il procedimento della minore rimane ora sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale. Sarà tale pronuncia a chiarire se e in quale misura la nuova disciplina possa incidere retroattivamente su situazioni che, secondo il precedente diritto vivente, si erano perfezionate direttamente al momento della nascita.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo modificato in data 22/09/2026