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Visto e permesso per lavoro autonomo: amministratori e sindaci di società italiane

Il visto e il permesso di soggiorno per membri di organi societari: cos'è, chi può ottenerlo e come

Requisiti e condizioni per richiedere il visto per lavoro autonomo come membro di un organo sociale

L’art. 26 del D. Lgs. 286/98 annovera tra i visti e permessi di soggiorno per lavoratori autonomi quello richiedibile da cittadini extra-UE che vengono nominati quali membri di organi societari di una società operante in Italia: lo straniero che, infatti, entra a far parte degli organi di una società italiana (S.r.l., S.p.A. o S.a.p.a.) può ottenere un visto e permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Questa tipologia di visto e permesso per lavoro autonomo è soggetto alle limitazioni numeriche del “decreto flussi”.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene di norma rilasciato per una durata di 1 anno ed è rinnovabile fintanto che le condizioni per il rilascio vengono mantenute.

Chi ha diritto di richiederlo?

Il visto e permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui si tratta può essere richiesto dal cittadino extra-UE che:

i.                viene nominato come membro dell’organo amministrativo (amministratore / CEO) o di controllo di una società italiana operante da almeno 3 anni che garantisce allo stesso una remunerazione per la prestazione dell’attività in regime di lavoro autonomo

ii.               dispone di un alloggio idoneo in Italia

iii.             dispone di risorse economiche superiori al livello minimo stabilito dalla legge per l'esenzione dall’assegno sociale (8.500 euro)

La procedura in breve

Ecco cosa fare per richiedere un visto e permesso di soggiorno per lavoro autonomo come membro dell’organo amministrativo o di controllo di una società italiana:

1.    ottenere il nulla osta e l’attestazione dei parametri finanziari dalla Camera di Commercio territorialmente competente

2.    ottenere il nulla osta provvisorio dalla Questura territorialmente competente

3.    produrre la documentazione comprovante il soddisfacimento dei requisiti di alloggio, reddito e nomina come amministratore o sindaco della società italiana

La richiesta di visto deve essere fatta all’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese estero di residenza che ha piena discrezionalità sul suo rilascio. Nel caso in cui il processo abbia esito positivo e il visto per lavoro autonomo venga rilasciato, il titolare deve fare ingresso in Italia ed entro 8 giorni richiedere il permesso di soggiorno e sottoporsi al fotosegnalamento in Questura a seguito del quale verrà convocato per il ritiro del permesso di soggiorno.

Benefici di ottenere un visto per lavoro autonomo

I titolari di un visto permesso di soggiorno per lavoro autonomo possono, dimostrando la presenza in Italia da almeno 5 anni, la residenza e un reddito congruo, richiedere un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE e, al raggiungimento di 10 anni di residenza in Italia, procedere alla richiesta di cittadinanza italiana per residenza.

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Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale all'argomento. È necessario richiedere una consulenza specialistica in merito alla propria situazione specifica.


Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.

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Articolo aggiornato al 24/05/2026