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Prime linee guida e istruzioni del Ministero dell'Interno a seguito dell'approvazione della legge 74/2025 sulla cittadinanza italiana

Il Ministero fornisce ai Comuni e ai funzionari le prime indicazioni su come applicare le nuove norme in materia di cittadinanza italiana.

Come i Comuni devono attuare le nuove norme sulla cittadinanza italiana stabilite dalla Legge 74/2025

Il 29 maggio 2025 è stata resa pubblica la Circolare 26185 del 28 maggio 2025 del Ministero dell’Interno con la quale vengono fornite le prime istruzioni operative per gli uffici di stato civile dei Comuni che si trovano a trattare istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana.

La circolare ribadisce i contenuti della legge 74/2025 – che abbiamo già analizzato nel nostro articolo - partendo dal nuovo principio secondo cui la cittadinanza italiana non si trasmette automaticamente per coloro che nascono fuori dall’Italia: secondo questo nuovo impianto, infatti, i nati all’estero anche prima dell’entrata in vigore della legge e in possesso di altra cittadinanza, si ritengono non aver mai acquistato la cittadinanza italiana salvo casi specifici previsti dal riformato art. 3 bis comma 1 della Legge 91/1992.

Mancata interruzione della linea di discendenza

Un primo importante chiarimento che arriva dalla circolare è che coloro che rientrano nei casi previsti dal citato articolo 3 bis comma 1 potranno vedersi riconoscere la cittadinanza italiana sulla base degli esistenti meccanismi di trasmissione, tra cui spicca innanzitutto la necessità di una linea di discendenza ininterrotta. Non basta quindi, per esempio, vantare un nonno italiano, deceduto senza essersi naturalizzato cittadino di un altro paese, se la linea di discendenza si è interrotta per rinuncia o naturalizzazione del padre dell’interessato.

La circolare chiarisce inoltre che i Comuni, nel valutare le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate prima del 27 marzo 2025 o con appuntamento fissato e comunicato all’interessato prima di tale data, potranno continuare ad applicare le regole previste dalla famosa Circolare K28.1 dell’8 aprile 1991, chiarendosi altresì che in tale casistica si devono intendere ricompresi anche i minori per i quali i genitori abbiano richiesto la trascrizione dell’atto di nascita prima del 27 marzo 2025.

Cittadinanza esclusiva del nonno o genitore alla nascita dell’interessato

Con riferimento alla prova del rispetto della nuova regola per cui almeno uno dei genitori o dei nonni del richiedente deve essere o essere stato esclusivamente cittadino italiano, si chiarisce che il momento da prendere come riferimento è quello della nascita dell’interessato: spetta a costui dimostrare che al momento della propria nascita (o al momento del decesso del proprio ascendente se avvenuta prima della nascita) il genitore o nonno era esclusivamente cittadino italiano. Tale prova potrà essere fornita e richiesta anche dai Comuni con la presentazione di diversi documenti come certificati di non naturalizzazione, attestazioni di mancata rinuncia, certificati di non iscrizione alle liste elettorali del paese straniero, mentre non potranno essere utilizzate delle mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati medesimi.

Per i casi di trasmissione della cittadinanza legati alla residenza, viene chiarito che i Comuni dovranno richiedere la presentazione di certificati storici di residenza dai quali si evinca la residenza continuativa ed ininterrotta maturata dall’interessato dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore o adottante.

Acquisto della cittadinanza del neo-maggiorenne

La circolare chiarisce che lo straniero o apolide che abbia almeno un genitore o nonno che è o è stato cittadino per nascita, può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza se al raggiungimento della maggiore età risiede in Italia da almeno 2 anni.

Acquisto della cittadinanza da parte dei minori stranieri o apolidi

Per i minori nati all’estero i cui genitori non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana è prevista la possibilità di acquistarla: la circolare chiarisce che si tratta di un acquisto per beneficio di legge e non iure sanguinis; pertanto, i minori diverranno cittadini italiani solo dal giorno successivo al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

La norma di cui all’art. 4 comma 1 bis si applica solo ai casi di figli di genitori che abbiano acquistato la cittadinanza iure sanguinis, restando quindi esclusi quelli che l’abbiano acquistata per matrimonio o naturalizzazione. Per costoro, entrambi i genitori o il tutore devono pagare un contributo di Euro 250 e presentare una dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza e alternativamente (i) il minore deve risiedere almeno 2 anni continuativi in Italia o (ii) la dichiarazione deve essere stata presentata entro 1 anno dalla nascita. Nel caso di dichiarazioni non contestuali da parte dei genitori, si prende come riferimento la data della dichiarazione del secondo genitore.

Acquisto della cittadinanza per i figli minori di italiani nati all’estero

La circolare chiarisce la portata della norma transitoria di cui all’art. 1 comma ter: per i minorenni, figli di cittadini italiani per nascita, che erano tali alla data del 24 maggio 2025, la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana potrà essere presentata entro le 23:50 del 31 maggio 2026 dai genitori o dall’interessato stesso qualora nel frattempo abbia raggiunto la maggiore età unitamente al pagamento del contributo di Euro 250.

Cittadinanza per residenza per discendenti di italiani

Viene ribadita la riduzione del termine – da 3 a 2 anni – di residenza per la concessione della cittadinanza ex art. 9 della Legge 91/1992 per coloro che abbiano almeno un nonno o genitore italiano che sia o sia stato italiano per nascita.

Figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana

La circolare fornisce indicazioni operativa agli ufficiali di stato civile dei Comuni che si trovi a trattare casi di figli minori di genitore che abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza. In particolari dovranno:

- applicare la disciplina anteriore alla riforma se l’acquisto/riacquisto sia avvenuto prima del 23 maggio 2025

- se l’acquisto/riacquisto è avvenuto dopo il 23 maggio 2025, verificare che il minore sia stato residente in Italia da almeno 2 anni prima della naturalizzazione del genitore (o continuativamente dalla nascita se di età inferiore ai 2 anni)

- che il minore e il genitore sia effettivamente conviventi al momento dell’acquisto/riacquisto

Riacquisto della cittadinanza

Coloro che sono nati in Italia o sono stati residenti almeno 2 anni continuativi e hanno perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992 ai sensi della previgente Legge 555/1912 – p.e. per naturalizzazione come cittadino di un altro paese, rinuncia per involontaria acquisizione di altra cittadinanza o perdita della cittadinanza da parte del minore naturalizzato insieme al genitore – sono rimessi in termini per presentare dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 una dichiarazione per il riacquisto che dovrà essere presentata personalmente dall’interessato dinanzi all’ufficiale di stato civile.

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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire una guida generale sull'argomento. È necessario richiedere una consulenza specifica per il proprio caso concreto.