Quando un cittadino straniero si trasferisce in Italia per motivi di lavoro, studio o residenza elettiva, uno dei primi interrogativi che si pone riguarda la possibilità di portare con sé i propri familiari. L'ordinamento italiano prevede due strumenti principali per consentire l'ingresso dei familiari del cittadino extracomunitario: il visto per familiari al seguito e il ricongiungimento familiare. Sebbene entrambi perseguano la medesima finalità di tutela dell'unità familiare, le due procedure si distinguono per presupposti, tempistica e iter burocratico. Comprendere queste differenze è essenziale per orientarsi correttamente e scegliere il percorso più adatto alla propria situazione.
Il visto per familiari al seguito
Il visto per familiari al seguito è disciplinato dall'art. 29-bis del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e consente ai familiari di un cittadino straniero di entrare in Italia contestualmente al titolare del visto principale, oppure entro un breve periodo successivo al suo ingresso. In sostanza, si tratta di una procedura pensata per chi si trasferisce in Italia insieme alla propria famiglia sin dall'inizio, senza che vi sia una fase intermedia di separazione.
I familiari che possono beneficiare di questo visto sono, di regola, il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, i figli minori a carico (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché l'altro genitore abbia prestato il proprio consenso), i figli maggiorenni a carico qualora non possano provvedere autonomamente al proprio sostentamento per ragioni oggettive, e i genitori a carico. La domanda di visto per familiari al seguito viene presentata direttamente presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel Paese di residenza dello straniero, contestualmente o in stretta connessione temporale con la domanda di visto del familiare titolare. Il richiedente principale deve dimostrare di disporre di un alloggio idoneo, di un reddito sufficiente al mantenimento di tutti i familiari e di un'assicurazione sanitaria adeguata, laddove richiesta.
Il vantaggio principale di questa procedura risiede nella sua snellezza: poiché i familiari partono insieme al titolare del visto, non è necessario avviare un procedimento separato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione in Italia, come invece avviene nel caso del ricongiungimento familiare.
Il ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare, disciplinato dagli artt. 28 e seguenti del Testo Unico sull'Immigrazione, è invece la procedura prevista per il cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia che intenda far entrare nel territorio nazionale i propri familiari rimasti all'estero. Si tratta, dunque, di un percorso che presuppone una fase di separazione: il titolare del permesso di soggiorno si è già stabilito in Italia e, solo in un momento successivo, chiede di ricongiungersi con i propri cari.
La procedura si articola in più fasi. In primo luogo, il richiedente deve presentare domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente per territorio. Lo Sportello Unico, verificata la sussistenza dei requisiti di alloggio e reddito, e acquisito il parere della Questura, rilascia il nulla osta che una volta ottenuto, permette al familiare all'estero di presentare domanda di visto per ricongiungimento familiare presso la competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Dopo l'ingresso in Italia, il familiare ricongiunto dovrà richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Le differenze principali
La distinzione fondamentale tra le due procedure risiede nel momento in cui avviene l'ingresso dei familiari. Nel caso del visto per familiari al seguito, l'ingresso è contestuale o quasi contestuale a quello del titolare del visto; nel ricongiungimento familiare, invece, il familiare raggiunge in Italia un congiunto che vi risiede già stabilmente. Da questa differenza discendono conseguenze rilevanti sotto il profilo procedurale: il ricongiungimento familiare richiede il preventivo ottenimento del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, passaggio che non è invece previsto per i familiari al seguito. Ciò rende la procedura di ricongiungimento generalmente più lunga e articolata.
Un'altra differenza significativa riguarda la tipologia di permesso di soggiorno del richiedente principale. Il visto per familiari al seguito è tipicamente associato a prime immigrazioni, ad esempio nel caso di lavoratori che ottengono un primo visto di ingresso o di titolari di visti per residenza elettiva o per studio che fanno ingresso per la prima volta in Italia. Il ricongiungimento familiare, al contrario, presuppone che il richiedente sia già titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, con una durata residua non inferiore a un anno nel caso di permesso biennale, oppure di durata non inferiore a due anni nel caso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che abbia permesso al titolare di risiedere almeno 2 anni in Italia prima della presentazione della richiesta (salvo casi particolari, quali i titolari di Carta Blu UE o EU ICT che non sono soggetti a tale requisito).
Conclusioni
Entrambi gli istituti rappresentano strumenti essenziali a tutela del diritto all'unità familiare. La scelta tra l'uno e l'altro dipende essenzialmente dalla situazione concreta del nucleo familiare: se il trasferimento in Italia è pianificato fin dall'inizio come un progetto di vita comune, il visto per familiari al seguito rappresenta la soluzione più rapida e lineare; se invece il familiare si trova già in Italia e desidera riunirsi con i propri cari rimasti nel Paese d'origine, la via obbligata è quella del ricongiungimento familiare o della coesione familiare.
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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.
Articolo scritto da Alessia Ajelli, Managing Associate di LCA Studio Legale, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana, e Paolo Grassi, Trainee of LCA Studio Legale.
Articolo aggiornato al 18/05/2026